Caso legale:
Il fatto:
- durante un controllo di P.G., un uomo veniva trovato in possesso di una bustina di marijuana e 25 euro in contanti;
- immediatamente comunicava agli agenti di avere disponibilità di uno scantinato con altra sostanza stupefacente;
- i militari procedevano alla perquisizione del luogo indicato e ivi rinvenivano ulteriori 26,99 grammi di marijuana, 7,93 grammi di hashish e materiale per il confezionamento dello stupefacente, oltre alla somma di euro 325, sequestrata in quanto ritenuta provento di pregressa attività di spaccio.
La linea difensiva:
La difesa, discutendo in rito abbreviato, sosteneva che nel caso di specie fosse pienamente applicabile l’attenuante del c.d. “ravvedimento operoso” di cui all’art. 73 co. 7 d.P.R. 309/90, ancorando tale richiesta a due principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità:
- ai fini della concedibilità dell’attenuante invocata, è necessario che l’imputato abbia fornito elementi nuovi ed ulteriori rispetto a quelli in contestazione, non essendo sufficiente il mero rafforzamento del quadro indiziario già emerso dall’attività di indagine (ciò che avveniva nel caso di specie: senza la collaborazione dell’imputato, verosimilmente non sarebbe nemmeno scaturito un procedimento penale a suo carico);
- in caso di spaccio di “lieve entità” ex art. 73, co. 5 d.P.R. 309/90, non è necessario che il ravvedimento operoso si manifesti mediante indicazione dei fornitori e degli acquirenti.
La difesa chiedeva altresì la restituzione del denaro sequestrato, non essendo ravvisabile alcun nesso eziologico tra la somma rinvenuta e il fatto in esame: all’imputato era contestata la mera detenzione, non la cessione, quindi ogni riferimento a una “pregressa attività di spaccio” appariva infondato, considerando anche lo stato di incensuratezza dell’imputato.
Il giudizio:
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, riconosceva l’attenuante invocata dalla difesa “atteso che solo grazie alla confessione dell’imputato gli operanti hanno ritrovato la sostanza stupefacente e il bilancino di precisione”.
Nella determinazione sanzionatoria, quindi, la pena base è stata dimezzata e, applicando la ulteriore riduzione per il rito abbreviato, si è giunti a quella finale di mesi 4, con sospesa condizionalmente.
Veniva altresì restituita la somma di denaro sequestrata all’imputato.
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