Pubblicazione legale:
L’Assegno Unico e Universale è un sostegno economico per le famiglie
con figli a carico, attribuito per ogni figlio fino al compimento dei 21
anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per
i figli disabili.
Dal 2022 l’AUU ha sostituito le precedenti misure a sostegno delle
famiglie con figli, siano esse assegni familiari, detrazioni in busta
paga o nel cedolino dello stipendio, nonché bonus o altre indennità per i
figli a carico.
In caso di separazione tra coniugi o coppie non conviventi con figli minori o disabili, a chi spetta l’AUU?
Innanzitutto, va precisato che l’assegno unico può spettare a
entrambi i genitori al 50%, indipendentemente dalla collocazione del
minore.
La base di calcolo è data però dall’Isee del nucleo familiare di
cui fa parte il minore e cioè, indipendentemente da chi presenta la
domanda, l’Isee di riferimento è quello del nucleo familiare in cui il
minore è collocato.
La Circolare Inps n.230/2022 ha precisato che l’assegno unico spetta in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o hanno l’affidamento condiviso, salvo
diverso accordo tra le parti o salva decisione del giudice; in caso di
responsabilità o affido esclusivo il genitore deve dichiararlo nella
domanda, chiedendo l’assegno unico al 100%;
La mancanza di accordo sull’AUU in sede di separazione può generare
conflitti. Ecco perché è importante inserire, negli accordi di natura
consensuale, una clausola relativa alla regolamentazione di questo
beneficio, anche in deroga alla norma generale (si può prevedere, ad
esempio, che la madre collocataria percepisca l’AUU al 100%).
Molti clienti mi chiedono: si può decurtare l’AUU
dall’assegno di mantenimento? In altre parole, se la madre collocataria
percepisce il 100% dell’AUU, il padre può versare un assegno di mantenimento per i figli “più basso”, in virtù del beneficio economico integralmente riconosciuto alla madre?
Proprio in merito a tale questione, la Corte di Cassazione è stata
chiamata più volte a pronunciarsi e ha stabilito il seguente principio:
le voci relative agli assegni familiari non compongono la base delle
entrate su cui calcolare il concorso dei coniugi al mantenimento dei
figli, restando nella facoltà del giudice e nella disponibilità delle parti la scelta di ricomprenderle o meno, al fine di stabilire eque modalità di contributo al mantenimento.
Insomma, salvo non vi sia stata una specifica statuizione del giudice
all’esito del giudizio di separazione o divorzio, l’ammontare dell’AUU
si deve sommare all’importo dell’assegno di mantenimento definito con la
sentenza all’esito del giudizio.
Del pari, nulla vieta ai coniugi, in sede di separazione consensuale,
di accordarsi in modo diverso e quindi stabilire un assegno di
mantenimento che tenga conto dell’importo percepito dal coniuge
collocatario a titolo di assegno unico, decurtandolo proporzionalmente
dal mantenimento.
In mancanza di esplicita previsione, l’Assegno unico è da considerarsi una somma aggiuntiva al mantenimento e non ne può comportare una contrazione.