Annullamento contravvenzione per assenza di omologazione autovelox

Giudice di Pace di Belluno




Caso legale: L'art.142 c.d.s. stabilisce che, ai fini della verifica dell'osservanza dei limiti di velocità, debbono considerarsi fonti di prova esclusivamente le risultanze di apparecchi debitamente omologati con decreto del ministero dello sviluppo economico. Allo stato, non è stato emanato dal Mise nessun decreto di omologazione degli apparecchi, i quali tutt'al più sono provvisti di certificato di approvazione emesso dal Mit. Omologazione e approvazione, tuttavia non sono sinonomi, posto che solo il primo procedimento garantisce la rispondenza dello strumento a determinate caratteristiche tecniche, che assicurino precisione e affidabilità; viceversa l'approvazione è fase eventualmente successiva alla - necessaria e preventiva - omologazione. Il Giudice di Pace di Belluno ha accolto questa interpretazione, annullando il provvedimento impugnato.

Fonte: Il gazzettino - clicca quì



Pubblicato da:


Giulia Piazza

Avvocato civilista e penalista




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