IL DATORE DI LAVORO E' RESPONSABILE PER L'INFORTUNIO AVVENUTO A CHI NON LAVORA PER LUI?

Scritto da: Giovanni Merli - Pubblicato su IUSTLAB




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IL DATORE DI LAVORO E' RESPONSABILE PER L'INFORTUNIO AVVENUTO A CHI NON LAVORA PER LUI?

Sicuramente, gli imprenditori non svolgono la loro attività per scopo benefico, ma per lucro e, analogamente, i lavoratori per ricevere lo stipendio.

La responsabilità del datore di lavoro in materia di prevenzione degli infortuni, dettata dal D. Lgs. 81/2008 è così ampia, che sarebbe, invero, illogico limitare i beneficiari a solo alcune categorie.

Per tale motivo, ovviamente, lavoratore non sarà solo chi è iscritto a libro paga di una determinata azienda, ma chiunque svolga un’attività lavorativa all’interno dell’impresa, vista come organizzazione di un datore di lavoro sia esso pubblico che privato.

La normativa antinfortunistica troverà, quindi, applicazione indipendentemente dalla tipologia contrattuale che lega il lavoratore all’impresa, da un lato, ma, anche, indipendentemente dal fatto che questi svolga la sua attività gratuitamente o per ricevere un compenso.

In questo senso, quindi, anche colui che presti la propria attività occasionalmente, a puro titolo di favore o di amicizia, o anche per scopi solidaristici (si pensi al partecipante ad un’attività di volontariato), si trova ad essere soggetto alla normativa antinfortunistica, con la conseguenza che colui che lo ha adibito a svolgere quell’attività (si ripete, a puro titolo gratuito e con la volontaristica adesione del prestatore d’opera) deve osservare la normativa antinfortunistica, restando responsabile per il caso di sinistro che è, per la norma, un infortunio sul lavoro a tutti gli effetti.

A tale proposito appare essere illuminante la sentenza della Cassazione del 7.5.2010, secondo cui anche il figlio del proprietario dell’azienda che si trovi coinvolto, occasionalmente, in un sinistro durante un suo accesso ai locali dell’impresa paterna, è soggetto alla disciplina antinfortunistica, con correlativa responsabilità penale del padre per l’infortunio, in quanto il D.Lgs. 626/1994 tutela tutte le forme di lavoro, anche quando non sussista un formale rapporto di lavoro (nella specie, il giovane, studente universitario, era, semplicemente, andato a trovare il genitore).

Si tratta di un'applicazione rigorosa della posizione di garanzia, propria del datore di lavoro per la sicurezza delle lavorazioni, che si estende a chiunque acceda ai locali aziendali, a prescindere dal motivo per cui accede, in quanto il dovere di garantire la sicurezza, intesa, in ultima analisi come garanzia dell'integrità fisica dei terzi, non può trovare limitazione nella sussistenza, o meno, del rapporto di lavoro contrattualmente inteso.

Si vedrà che il D.Lgs. 81/2008 si spinge anche oltre, rispetto il D.Lgs. 626/1994, visto che la necessità di garantire la sicurezza si estende ad ogni accesso ai locali di lavoro, anche a soggetti che non hanno con l'attività imprenditoriale alcun legame.

Così, anche il datore di lavoro – l'imprenditore, cioé – potrà essere ritenuto responsabile dell'infortunio occorso, ad esempio, ad un cliente che sia entrato in azienda per chiedere informazioni sui prodotti o all'agente di commercio che lì si rechi per trattare un affare.

Il D.Lgs. 81/2008, infatti, non si limita a dettare delle prescrizioni, così come facevano i D.p.R. degli anni Cinquanta (peraltro, dal punto di vista strettamente ecnico, tuttora ottimi), ma impone l'obbligo per l'imprenditore di monitorare la situazione di fatto applicando ogni accortezza ragionevolmente prevedibile, anche se non direttamente imposta da una norma, che possa evitare, proprio per la situazione di fatto esistente, il verificarsi di un infortunio: si tratta, in ultima analisi, dell'applicazione della norma di chiusura dettata dall'art. 2087 c.c..




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Giovanni Merli

Avvocato penalista in firenze




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