Pubblicazione legale:
Il Codice della Crisi di
Impresa e dell’Insolvenza, in attuazione della L. 155/2017 (il relativo Decreto è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019; la “Riforma”) entrerà in vigore il 15
agosto 2020, tranne gli artt. 27 comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366,
375, 377 - 379, 385 - 388, i quali entreranno in vigore già il prossimo 16
marzo. Queste sono alcune tra le principali novità introdotte dalla Riforma che
entreranno in vigore già nei prossimi giorni.
All’art 2086 c.c. è aggiunto il seguente comma:
[…] “L’imprenditore,
che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un
assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle
dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della
crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di
attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti
previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della
continuità aziendale”
Tale disposizione dovrà indurre imprese ad adottare un
nuovo assetto organizzativo, modellato in ragione delle dimensioni dell’impresa
stessa, in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
All’art 2476 c.c., dopo il V comma, è inserito il seguente:
“Gli amministratori
rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti
alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. ……”
Si aprono, quindi, nuovi scenari di responsabilità per gli
amministratori che, qualora ricorrano determinati presupposti, potrebbero
essere chiamati a rispondere anche con i propri beni personali.
All’art. 2477 c.c., il III e il IV comma sono sostituiti
dai seguenti:
“La nomina dell’organo
di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
[……..]
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale
dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi
delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti
occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.
e cessa quando, per tre (3) esercizi
consecutivi, non è stato superato nessuno dei limiti.”
Quindi
le società dovranno preventivamente verificare se il proprio atto costitutivo e
lo statuto siano conformi alle disposizioni del nuovo art. 2477 primo comma, c.c..
In caso contrario, le società dovranno uniformarli al più presto.
Lo
studio DNRA è composto da dottori commercialisti, revisori legali esperti contabili
ed avvocati i quali vantano una consolidata esperienza nell’attività di
revisione contabile, cioè da un team di professionisti specializzati che, con
competenza ed esperienza, possono affiancare l’imprenditore in questo percorso
previsto dalla Riforma volto a preservare la continuità aziendale.