Pubblicazione legale:
Forse non tutti sanno che l’articolo 27 del GDPR prevede la nomina di un rappresentante europeo per le aziende situate al di fuori dell’UE che svolgono attività di trattamento dei dati di cittadini europei.
In breve, il ruolo del rappresentante è quello di fungere da punto di contatto tra il titolare del trattamento, situato al di fuori del territorio dell’UE, e le autorità nazionali di protezione dei dati e gli interessati.
Essendo un obbligo imposto solo alle aziende extraeuropee, non sorprende che, all’interno dell’Unione Europea, a questa imposizione normativa non sia mai stata data particolare importanza.
Tuttavia, le aziende che non rispettano questo requisito possono spesso incorrere in multe salate.
In questo articolo cerchiamo di rispondere ad alcune delle domande più frequenti sul rappresentante dell’UE.
Fonte: Aiternalex Blog - leggi l'articolo