Caso legale:
Tuttavia, l’Ufficio di Procura, dopo l’audizione delle parti civili, avvenuta dinnanzi al Tribunale di Crotone – Sez. Penale, nel corso dell’udienza 18.2.2016, ha ritenuto di contestare al soggetto anche il reato, molto più grave, di atti persecutori facendo, in tal modo, regredire il processo.
Nel procedimento, sia il Sostituto Procuratore della Repubblica che la difesa delle parti civili hanno insistito per il rinvio a giudizio, sottolineando come, dalle condotte attribuite all’imputato, fossero scaturiti mutamenti e peggioramenti delle condizioni di vita della coppia.
La difesa dell’uomo assistito dall'Sipoli invece, ha sottolineato che dai tabulati telefonici acquisiti, nonché, dalle risultanze delle indagini difensive eseguite dal legale, emergeva un quadro indiziario frammentato, non idoneo a configurare il reato di stalking previsto dall’art. 612 bis c.p., inoltre, evidenziava la prescrizione del reato di molestie e la circostanza che in atti, non vi fosse un valido atto di querela delle parti.