Confisca per equivalente, rateizzazione del debito e principio di proporzionalità nella fase esecutiva

Scritto da: Giovanni Dolcini - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La confisca per equivalente rappresenta oggi uno degli strumenti più incisivi del sistema penale patrimoniale. Pur essendo nata quale misura finalizzata alla neutralizzazione del profitto del reato, la sua concreta applicazione pone frequentemente questioni di particolare delicatezza nella fase esecutiva, soprattutto quando il profitto confiscato coincida con somme già oggetto di recupero da parte dell’Erario.

In tali ipotesi emergono profili di evidente complessità: il rischio di duplicazione della pretesa patrimoniale pubblica, la necessità di verificare la persistente funzione della misura ablativa e l’esigenza di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità.

Un recente provvedimento emesso in sede esecutiva offre lo spunto per alcune riflessioni di sistema particolarmente attuali.

La vicenda

La questione prende le mosse da una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all’art. 640-bis c.p., all’esito della quale veniva disposta la confisca per equivalente di una somma di circa 120.000 euro.

Parallelamente, il medesimo importo costituente profitto del reato risultava già oggetto di recupero erariale mediante cartella esattoriale emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Successivamente il contribuente otteneva l’accoglimento di una istanza di rateizzazione del debito, articolata in un piano pluriennale di pagamento, iniziando tempestivamente l’adempimento.

Nelle more dell’esecuzione della confisca — e prima della relativa trascrizione nei registri immobiliari — veniva proposto incidente di esecuzione ex artt. 666 e 676 c.p.p., con contestuale richiesta di sospensione dell’esecuzione della misura.

La difesa evidenziava, in particolare:

  • la coincidenza tra il profitto confiscato e il credito già oggetto di recupero erariale;

  • l’avvenuto pagamento delle prime rate del piano;

  • il concreto rischio di duplicazione della pretesa patrimoniale pubblica;

  • il grave pregiudizio derivante dall’esecuzione della misura sull’unica abitazione del condannato, soggetto anziano e privo di ulteriori beni rilevanti.

Il quadro giurisprudenziale

La vicenda si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la confisca per equivalente non possa tradursi in un sacrificio patrimoniale eccedente il profitto del reato, dovendosi evitare forme di sostanziale duplicazione della pretesa pubblica.

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che il recupero del profitto mediante strumenti alternativi alla confisca — quali procedure restitutorie o riscossioni coattive — impone al giudice dell’esecuzione una verifica concreta sulla permanenza e sull’estensione della misura ablativa.

Di particolare interesse risultano anche gli arresti che riconoscono rilievo alla restituzione rateale del profitto, ritenendo che il pagamento progressivo possa incidere sulla legittimità e sulla misura della confisca.

Sul piano sovranazionale, la questione si collega inevitabilmente al principio di proporzionalità elaborato dalla Corte EDU in materia di misure patrimoniali.La Corte di Strasburgo ha infatti costantemente ribadito che le misure ablative devono mantenere un rapporto ragionevole di proporzione rispetto allo scopo perseguito, evitando di imporre al soggetto interessato un onere individuale eccessivo.

Il provvedimento del giudice dell’esecuzione

Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha accolto la richiesta difensiva disponendo la sospensione dell’esecuzione della confisca per equivalente.

Particolarmente significativi risultano alcuni passaggi del provvedimento.

Il giudice ha valorizzato:

  • l’accoglimento della rateizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;

  • il tempestivo pagamento delle prime rate;

  • il rilevante pregiudizio derivante dall’esecuzione della misura sull’abitazione dell’interessato.

La sospensione è stata subordinata al mantenimento della regolarità dei pagamenti previsti dal piano di rateizzazione, con previsione di riattivazione dell’esecuzione in caso di inadempimento.

È stato inoltre posto a carico dell’interessato l’onere di depositare periodicamente la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate.

Considerazioni conclusive

Il provvedimento appare particolarmente interessante perché esprime una concezione non automatica della confisca per equivalente nella fase esecutiva.

La decisione mostra infatti come il giudice dell’esecuzione possa — e debba — valutare la concreta evoluzione del rapporto patrimoniale sottostante alla misura ablativa, soprattutto quando il profitto del reato sia già oggetto di effettivo recupero da parte dello Stato.

La sospensione della confisca non rappresenta, in tale prospettiva, un arretramento della tutela erariale, bensì uno strumento volto a evitare duplicazioni della pretesa pubblica e ad assicurare un equilibrato contemperamento tra esigenze repressive, finalità restitutorie e principi di proporzionalità.

La vicenda conferma inoltre il ruolo centrale dell’incidente di esecuzione quale strumento difensivo di particolare efficacia nella gestione delle misure patrimoniali, soprattutto quando l’approccio tecnico si accompagni a una visione sistematica della fase esecutiva e delle sue implicazioni sostanziali.



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Giovanni Dolcini

Avvocato penalista Ancona




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