"La rilevanza strategica degli Intangibles nella fase Post-Covid"

Scritto da: Giovanni Balbi - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La rilevanza strategica degli Intangibles nella fase Post-Covid


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Il perdurare dell’emergenza Covid con le connesse incertezze potrebbe indurre l’imprenditore a rinviare decisioni piuttosto da assumere oggi, affinché queste in futuro dispieghino tutti i propri effetti efficacemente e tempestivamente.

Nello specifico, se è condivisa l’opinione che attribuisce un ruolo essenziale e propulsivo agli intangibles[1] nella imminente fase post-Covid, occorre prendere decisioni conseguenti.

a.         a. 0ccorre quindi in primo luogo porsi il problema della loro miglior tutela e protezione legale, possibilmente anche internazionali, senza trascurare la Rete: sarà cioè sempre più necessaria una strategia dedicata, che parta dalla fase di registrazione e brevettazione. I relativi strumenti giuridici, pur numerosi, sono più alla portata della medio-grande impresa che delle MPMI; in controtendenza, va quindi sottolineato il cd. voucher gratuito “3I” che consente alle start-up innovative di commissionare servizi per la brevettabilità delle proprie invenzioni[2].

b.      b. In secondo luogo esiste una vasta gamma di incentivi fiscali[3] funzionali a molti intangibles: qui ricordiamo i tanti tipi di crediti di imposta che possono agevolare gli immateriali strumentali in quanto tali[4], oppure anche le attività di ricerca, sviluppo o/e innovazione, che normalmente possono sfociare nella creazione - talvolta seriale - di brevetti o modelli industriali. A questi si affianca e li completa, il noto strumento del Patent Box, che dimezza[5] le imposte[6] sui redditi derivanti dal succedaneo sfruttamento economico di molti beni immateriali[7]; le recenti semplificazioni normative[8] - che rendono sempre facoltativo il ruling di standard internazionale e introducono una penalty protection a determinate condizioni - prevedibilmente faciliteranno la diffusione ulteriore di questo strumento.

   c 1 . Infine è di grande attualità il tema della valorizzazione in bilancio degli intangibles già facenti parte del patrimonio di conoscenze dell’impresa: essi possono essere valorizzati per patrimonializzare il proprio bilancio, eventualmente anche per facilitare l’accesso al credito bancario e simili, o per agevolare la partecipazione a bandi di gara. Gli strumenti recentemente proposti dal legislatore al riguardo sono il riallineamento e la rivalutazione solo civilistica dei beni di impresa[9]; tali operazioni presentano un ambito oggettivo più ampio degli immateriali qui in discussione, potendo riguardare anche l’avviamento, le partecipazioni e gli immobili che non costituiscano merce. Inoltre possono riguardare anche singoli beni a scelta dell’imprenditore, purchè posseduti al 31 dicembre 2019 e riallineati o rivalutati nel bilancio successivo, di prossima approvazione. E nel cd. Decreto “Sostegni-bis” potrebbe essere prevista la proroga di tale norma ai bilanci 2021. Inoltre, recenti interventi dell’OIC e dell’Agenzia delle Entrate[10] per quanto di rispettiva competenza, hanno chiarito - essendoci significativi dubbi al riguardo - la possibilità di rivalutare anche intangibles quali marchi e know-how non più iscritti a stato patrimoniale, ma subito spesati a conto economico: purchè tuttora giuridicamente tutelabili[11].

          c 2. Ma la massimazione dei benefici assicurati da tale normativa emergenziale si ottiene attribuendo riconoscimento anche fiscale ai valori contabili così emergenti: previo pagamento di una ridotta imposta sostituiva (3 %)[12] sarà infatti possibile dedursi ad aliquota piena già dall’esercizio 2021 la differenza da rivalutazione di competenza. Tale opzione risulta al momento limitata ai bilanci 2020 in via di approvazione[13] [14].

          c 3. Discorso a parte naturalmente va fatto per gli intangibles (come per gli altri asset diversi dai beni merce ove esistenti) detenuti dalle imprese alberghiere e termali[15] alle quali, in considerazione della gravità della crisi del settore, è riconosciuta la facoltà di rivalutarli in esenzione di imposta. Tale rivalutazione gratuita avrà piena rilevanza fiscale, potrà esser imputata anche nel bilancio 2021, ma dovrà esser effettuata per categorie omogenee.           

 



[1] Per spirito di sintesi, il termine intangibles nella presente sede vuole riferirsi congiuntamente: ai marchi, ai brevetti, ai modelli industriali, al software registrato, al know-how - pur conoscendo le specifiche differenze che caratterizzano ciascuno di questi IP.

[2] V. D.MISE del 28 novembre 2019. Il ns studio ha ottenuto l’iscrizione agli Elenchi degli specialisti per la fornitura gratuita di tali servizi.

[3] Oltre naturalmente agli incentivi di natura finanziaria, altrettanto importanti.

[4] V. ad es. il nuovo credito per investimenti in immateriali (commi 1053 e ss. della legge di bilancio 2021).

[5] Dal 2017 in poi.

[6] L’IRES ordinariamente è al 24 % (o IRPEF, progressiva) e l’IRAP in genere al 3,9 %.

[7] Esclusi i marchi di impresa con il DM 28 novembre 2017, restano brevetti, modelli industriali, software registrato, know-how.

[8] Introdotte dal cd. decreto Crescita (DL. 34 del 2019, art. 4). V. B. Pagamici, “Agevolazioni per le imprese”, 2020, pagg. 169 e ss..

[9] V. l’art. 110 del DL 104 del 2020. In particolare con la rivalutazione dei beni l’intangible iscritto nell’esercizio 2019 viene incrementato di valore, con il riallineamento l’incremento di valore è già presente nel bilancio, solo che non è fiscalmente riconosciuto.

[10] V. il Documento interpretativo nr. 7 dell’Organismo Italiano di Contabilità, la Risposta ad interpello della DRE Lombardia n. 904-2406/2020 del 18 novembre 2020, la Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 956-343/2021, ma già l’art. 2 del DM 162 del 2001.

[11]  I principi contabili nazionali prevedono infatti che, a differenza di quanto accade per i beni materiali, il processo di ammortamento per le immobilizzazioni immateriali non si manifesti con la rilevazione di un fondo, ma con la diretta riduzione della voce.

[12] Il pagamento è suddiviso in tre rate annuali di pari importo. Per completezza si ricorda che per i bilanci relativi al 2020, 2021 e 2022 resta possibile comunque usufruire della più onerosa rivalutazione ordinaria introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 (v. art. 12 ter del DL 23 del 2020).

[13] Si torna così all’urgenza di assumere importanti decisioni aziendali.

[14] Per l’intreccio tra Patent Box, crediti di imposta e rivalutazione v. L. Braga, F. Nobili “Effetti incrociati da rivalutazioni, patent e bonus R&S” in “Sole-24 Ore” del 22 febbraio 2021.

[15] V. art. 6bis del DL 23 del 2020.



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Giovanni Balbi

Avvocato tributarista patrocinante in Cassazione




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