Dalla Separazione Giudiziale al Divorzio Consensuale: Trasformazione Processuale

Tribunale di Lecce, Sentenza del 26-04-2025




Sentenza giudiziaria: Nel giudizio di divorzio, la concorde richiesta delle parti, unitamente al decorso dei termini di legge dalla sentenza non definitiva di separazione giudiziale, costituisce elemento idoneo a comprovare l'irreversibile cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, presupposto per la pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970. La pronuncia in esame affronta un caso di separazione giudiziale trasformatasi, in corso di causa, in divorzio consensuale. La vicenda trae origine da un ricorso presentato da una parte, la quale chiedeva la separazione personale dal coniuge con addebito a quest'ultimo, motivando la richiesta con incompatibilità caratteriali e l'assenza del marito, trasferitosi all'estero per motivi lavorativi. La ricorrente lamentava, inoltre, la mancata partecipazione del coniuge alla vita familiare e alle ricorrenze importanti dei figli, entrambi maggiorenni e economicamente indipendenti. Il coniuge si costituiva in giudizio, contestando la richiesta di addebito e giustificando il proprio trasferimento all'estero con la necessità di far fronte a difficoltà economiche derivanti dalla crisi della sua attività imprenditoriale. Contestava, inoltre, le accuse di disinteresse verso i figli, attribuendo invece alla moglie responsabilità nel deterioramento del rapporto coniugale. Tuttavia, in un momento successivo del procedimento, le parti, assistite dai rispettivi legali, presentavano un'istanza congiunta chiedendo la trasformazione della separazione giudiziale in consensuale. Tale richiesta era corredata da un accordo sottoscritto da entrambi i coniugi, nel quale si stabilivano le condizioni della separazione, tra cui l'assenza di reciproco mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti, e la rinuncia a qualsiasi pretesa sui beni mobili e suppellettili. Contestualmente, le parti chiedevano che anche la domanda di divorzio divenisse congiunta e regolata dal medesimo accordo. Il Tribunale, preso atto della volontà concorde delle parti, emetteva una sentenza non definitiva dichiarando la separazione personale dei coniugi. Successivamente, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, in particolare il decorso dei termini previsti dalla normativa vigente e la persistente volontà delle parti di divorziare, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Tribunale, infine, compensava integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione dell'esito del giudizio e della concorde volontà delle stesse.



Pubblicato da:


Giovanna Lucrezia Leggieri

Avvocato Matrimonialista e divorzista




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