Nuova pronuncia della Corte di Cassazione in materia di danno da perdita del rapporto parentale.

Scritto da: Giorgio Tuè - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Con la recente sentenza n. 6386 del 03.03.2023, la Suprema Corte di Cassazione, richiamando consolidati precedenti sul punto, è intervenuta in materia di danno da perdita del rapporto parentale disciplinando, da un lato, la natura extracontrattuale del rapporto tra la struttura sanitaria e i parenti della vittima e, dall’altro, le modalità di assolvimento dell’onere probatorio gravante sui primi.  

I fatti di causa, in particolare, riguardavano una domanda di risarcimento danni avanzata dai parenti di una signora nei confronti di una struttura sanitaria presso la quale la loro congiunta era stata ricoverata per un intervento oculistico programmato.

Prima dell’intervento, la signora cadeva da una sedia all'interno della propria stanza di degenza e riportava un trauma contusivo; nonostante il manifesto dolore, la presenza di febbre ed indici infiammatori, la paziente veniva sottoposta ugualmente all'intervento chirurgico programmato e poi dimessa. Per effetto della condotta dei sanitari, la signora sviluppava una infezione da staphiloccoccus aureus e decedeva poco tempo dopo.

Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di Cassazione ha anzitutto ribadito come i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria (c.d. "danni mediati o riflessi"), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi (non essendo legati alla struttura sanitaria da un rapporto contrattuale). Tuttavia, essi possono far valere nei confronti della struttura sanitaria una responsabilità aquiliana soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova, e richiedere così il risarcimento del danno patito.

In applicazione di questi principi, continua la Suprema Corte, incombe sugli attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura, id est il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto è conseguito alla vittima e il nesso causale tra il fatto colposo e il danno.

Con particolare riferimento alla prova del nesso causale, poi, essa deve essere fornita da chi agisce per il risarcimento dei danni in termini probabilistici, e non di assoluta certezza.

La Corte conclude individuando i seguenti criteri ai fini dell'affermazione della responsabilità della struttura sanitaria, con riguardo alle infezioni nosocomiali: 1) il criterio temporale (e cioè il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale); 2) il criterio topografico (ossia l'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. "probabilità prevalente") e 3) il criterio clinico (volto a valutare, in ragione della specificità dell'infezione, quali, tra le necessarie misure di prevenzione era necessario adottare).



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Giorgio Tuè

Avvocato civilista a Reggio Emilia




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