Caso legale:
Un mio cliente architetto e la sua famiglia, all'esito di operazioni commerciali purtroppo non propriamente "fortunate", si erano visti promuovere, da banche e fisco, procedure espropriative che stavano mettendo in serio pericolo l'intero loro patrimonio immobiliare.
Dopo alcune iniziative strumentalmente finalizzate a guadagnare tempo, consigliavo loro di promuovere una procedura di "Ristrutturazione del debito", alla quale decidevano di aderire.
Contattato un Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento e fatta una accurata disamina della loro complessiva posizione debitoria (oltre €. 662.000,00 tra banche e Fisco), preparavo il ricorso introduttivo chiedendo l'ammissione alla citata procedura.
Il Tribunale competente, ricevuto il ricorso e la relazione del Gestore della Crisi, ammetteva i miei clienti alla citata procedura che, dopo la celebrazione di una serie di udienze nelle quali, in prima battuta, l'Agenzia delle Entrate aveva manifestato la propria contrarietà al piano salvo poi accettarlo di fronte all'evidenza che l'alternativa liquidatoria sarebbe stata per essa di gran lunga meno conveniente rispetto all'esecuzione del piano, veniva omologata con provvedimento del gennaio 2023 che prevedeva, a fronte di un debito originario complessivo di oltre €. 662.000,00, il pagamento di un importo di €. 383.000,00 in 4 rate trimestrali per un periodo di 5 anni.
Si precisa che il solo debito maturato nei confronti dell'Agenzia per la Riscossione è stato consolidato, all'esito della omologa del piano, in un importo di €. 117.000,00 a fronte degli originari €. 390.000,00, con una falcidia del 70%.