Crisi da sovraindebitamento

Piano del consumatore




Caso legale: Una famiglia composta da padre, madre ed una figlia aveva contratto negli anni, nei confronti di un primario istituto di credito per un mutuo, di due società finanziarie per alcuni prestiti non rimborsati, dell'Agenzia per la Riscossione per varie tasse ed imposte, di Enti Locali ed altri creditori, debiti per complessivi €. 106.777,00. Aggrediti dalla banca, la quale aveva dapprima pignorato la loro unica casa di abitazione e, quindi, messo la stessa in vendita attraverso un'asta immobiliare nella quale erano intervenuti anche altri creditori, d'urgenza preparo un ricorso ai sensi della Legge sulla "Crisi da sovraindebitamento", chiedendo al Tribunale l'ammissione dei miei clienti al "Piano del Consumatore" e la contestuale sospensione della vendita all'asta dell'immobile. Espletate tutte le formalità di rito e nominato il gestore della crisi, i miei clienti venivano, dunque, ammessi alla procedura da sovraindebitamento, che il Tribunale omologava nel mese di novembre 2023. Tale omologa prevedeva una falcidia del debito nella misura variabile tra un minimo del 40% ed un massimo del 80%, così che il debito passava dagli originari €. 106.777,00 agli attuali €. 59.628,00 da pagarsi in n. 60 rate mensili dell'importo di €. 993,00 cadauna. A seguito dell'omologa del piano, già il solo debito verso la banca (che aveva portato alla vendita all'asta dell'unica casa di abitazione di loro proprietà) è passato, dopo la falcidia, dagli originari €. 70.731,00 agli attuali €. 42.439,00 con una falcidia del 40%. Mentre quello verso l'Agenzia di Riscossione, quantunque privilegiato, ha subito una fancidia del 60%. La vendita all'asta della casa di abitazione è stata definitivamente sospesa.



Pubblicato da:


Gino Di Mascio

Avvocato




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