Pubblicazione legale:
Il Decreto Legge n.
34/2020 (cd. decreto rilancio), convertito in Legge n. 77, del 17/07/2020, ha
incrementato l’aliquota di detrazione fiscale al 110% (cd Superbonus) per
alcune tipologie d’interventi edilizi, le cui spese siano sostenute nel periodo
compreso tra il 01 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021.
La suddetta misura, introdotta dagli artt. 119 e ss del D.L. 34/2020, si
affianca alle disposizioni normative che già disciplinano le detrazioni
spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi
quelli antisismici (sismabonus), nonché quelli di riqualificazione energetica
degli edifici (ecobonus) per i quali, se non rientranti nell’ambito del cd Superbonus,
restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente
(art. 16-bis TUIR, articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013).
L’art. 121 del D.L n.
34/2020 ha altresì introdotto la possibilità di optare, in luogo della
fruizione diretta del credito d’imposta corrispondente al 110% di quanto pagato
per i lavori eseguiti (facoltà sempre consentita, attraverso il riparto in
cinque rate annuali di pari importo ma con possibilità di utilizzo della
detrazione nei soli limiti delle imposte annuali dovute e con impossibilità di
utilizzo dell’eccedenza), per due ulteriori misure alternative e, specificamente:
1) cessione ad un terzo dell’importo della
detrazione fiscale: in tal caso il privato paga i lavori e, successivamente
all’esborso monetario, cede ad un terzo (banca, assicurazione, ecc.) l’importo
corrispondente alla detrazione fiscale spettante, ricevendo in cambio dal terzo
esattamente il corrispettivo monetario della detrazione fiscale ceduta, fatta
eccezione dell’importo trattenuto dal terzo per l’operazione finanziaria;
2) cd sconto in fattura: in tal caso il
privato non paga i lavori attraverso un esborso monetario ma attraverso la
cessione anticipata all’impresa appaltatrice dell’importo della detrazione
fiscale che spetterebbe sulla base dello stato di avanzamento dei lavori
eseguiti; successivamente, l’impresa esecutrice dei lavori può decidere se
utilizzare l’importo corrispondente alla detrazione fiscale ricevuta come proprio
credito d’imposta ovvero attraverso il trasferimento di tale importo ad un
terzo (banca, assicurazione, ecc.), ricevendo in cambio dal terzo esattamente
il corrispettivo monetario della detrazione fiscale ceduta, fatta eccezione
dell’importo trattenuto dal terzo per l’operazione finanziaria.
La detrazione fiscale
spetta per gli interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti
ad edifici condominiali, ad edifici plurifamiliari che dispongano di un accesso
autonomo dall’esterno nonché ad abitazioni unifamiliari, fatta eccezione delle
categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Al
fine di poter beneficiare della detrazione fiscale del 110% (cd Superbonus) è
necessario che venga eseguita almeno una delle seguenti tipologie d’interventi
(cd. “interventi trainanti” o “interventi principali”):
1) isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli
edifici (cd cappotto termine), compresi
quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita
all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
2) sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento
e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti
comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento
e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle
unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno;
3) interventi antisismici di cui ai commi
da 1bis a 1septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cd.
sismabonus).
Inoltre, la suddetta
detrazione fiscale spetta anche per ulteriori tipologie d’interventi (cd. “interventi
trainati” di efficientamento energetico come, ad esempio, la sostituzione
d’infissi interni, caldaie, ecc.), a condizione che tali interventi siano stati
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti
precedentemente elencati ai capi 1 e 2 e, sempre nell’ipotesi in cui siano
stati eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti precedentemente
elencati ai capi 1, 2 e 3, spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di
lavori: - installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete
elettrica sugli edifici indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e
d), del Dpr n. 412/1993; - installazione
contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati.
Ai fini dell’accesso alla
detrazione, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due
classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno
di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti o
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno ovvero, ove ciò non sia possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante
l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) prima e dopo l’intervento,
rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Possono beneficiare della
suddetta misura: 1) i condomìni; 2) le persone fisiche al di fuori
dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni limitatamente ad un
numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento della
detrazione per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio; 3) gli
Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati; 4) le Cooperative di
abitazione a proprietà indivisa; 5) le Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale; 6) le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel
registro istituito ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. c del decreto legislativo
n. 242/99, limitatamente ai soli immobili o parti d’immobili adibiti a
spogliatoi.
La Circolare n. 24/E
dell’Agenzia delle Entrate, del 08/08/2020, ha chiarito che riguardo agli
interventi eseguiti su parti condominiali (parti comuni di un edificio
costituito da due o più unità immobiliari distintamente accatastate e non
possedute dal medesimo proprietario o in comproprietà ai medesimi soggetti) la
detrazione spetta al singolo condomino limitatamente alla propria quota
millesimale mentre per i soggetti che svolgono attività d’impresa, professioni
od arti, la detrazione fiscale non spetta limitatamente agli interventi
eseguiti sui beni immobili strumentali all’esercizio dell’attività ma spetta,
invece, quando il bene partecipa alla spesa in relazione agli interventi da
eseguire su parti condominiali. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo,
qualora un soggetto dovesse essere titolare in più stabili condominiali di più
unità immobiliari, alcune accatastate a studio professionale ed altre ad unità abitativa
non di lusso, e qualora dovessero essere deliberati lavori condominiali che
possano fruire del cd Superbonus: il soggetto privato potrà portare in
detrazione sempre il 110% del corrispettivo millesimale dei lavori condominiali
eseguiti per la realizzazione del cd cappotto termico, non potrà mai portare in
detrazione il corrispettivo dei lavori di efficientamento energetico (ad
esempio spesa per infissi, caldaia, ecc.) eseguiti alle abitazioni accatastate
a studio professionale, mentre, limitatamente alle unità abitative non di lusso
e non accatastate a studio, potrà portare
in detrazione il 110 % del corrispettivo dei lavori di efficientamento
energetico eseguiti limitatamente a due appartamenti.
La detrazione spetta ai
soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base
ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del
sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in
particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro
diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del
detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche
finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso
all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del
possessore o detentore dell’immobile.
In caso di realizzazione
d’intervento “trainante” ed eventualmente “trainato” d’isolamento termico sugli
involucri, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese
non superiore ai seguenti importi:
− 50.000 euro per gli edifici unifamiliari
o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di
edifici plurifamiliari;
− 40.000 euro, moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale, se lo stesso è
composto da due a otto unità immobiliari;
− 30.000 euro, moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale, se lo stesso è
composto da più di otto unità.
La Circolare n. 24/E
dell’Agenzia delle Entrate, del 08/08/2020, ha chiarito che rientrano tra le
spese detraibili anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che
il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno e che,
anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro
opaco, incida su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva
disperdente e che gli interventi portino al miglioramento di due classi
energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento
energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
In caso di realizzazione
d’intervento “trainante” ed eventualmente “trainato” di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in
condominio, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese
non superiore ai seguenti importi:
- 20.000 euro moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino
a otto unità immobiliari;
- 15.000 euro moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da
più di otto unità immobiliari.
In caso di realizzazione
d’intervento “trainante” ed eventualmente “trainato” di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale su “edifici unifamiliari” o unità
immobiliari di “edifici plurifamiliari”, il Superbonus è calcolato su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro per unità immobiliare.
In caso di realizzazione
d’intervento “trainante” ed eventualmente “trainato” cd antisismico, il
Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore ai
seguenti importi:
-96.000 euro nel caso di interventi
realizzati su singole unità immobiliari;
-96.000 euro moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti
comuni di edifici in condominio.
Inoltre, agli importi di
spesa soprandicati, va aggiunto un ulteriore limite di spesa fino ad euro
48.000,00 per ogni unità immobiliare (in caso di edifici unifamiliari o
plurifamiliari) o complessivo per edifici condominiali in caso d’installazione
d’impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo realizzati
congiuntamente ad uno degli interventi trainanti individuati dall’art. 119 del
D.L. 34/2020 e con cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in
sito.
Per espressa previsione
normativa, sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti
per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di
conformità nonché le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle
asseverazioni. La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute
in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione,
tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.
Si tratta, in particolare: − delle spese sostenute per l’acquisto dei
materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque
richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e
sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
− degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli
interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo
smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore
aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di
bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la
tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter
disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione
dei lavori).
Qualora
il contribuente intenda optare per la cessione della detrazione fiscale a terzi
o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale diretta, è
necessario che la richiesta sia corredata anche dalla seguente ed ulteriore documentazione:
1) - visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto al
Superbonus (rilasciato dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni come dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali
e consulenti del lavoro oppure rilasciato dai responsabili dell'assistenza
fiscale dei CAF);
2) - asseverazione da parte di un tecnico
abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai
requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute
in relazione agli interventi agevolati. Ai fini del rilascio delle predette
attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di
una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato
al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli
interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro.
Sempre nell’ipotesi in
cui il contribuente intenda optare per la cessione della detrazione fiscale a
terzi o per lo sconto in fattura e, nel corso dell’ordinaria attività di
controllo, l’Agenzia delle Entrate ovvero gli ulteriori organi preposti rilevino
l’insussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia
delle Entrate provvederà al recupero dell'importo corrispondente alla
detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato
l’opzione, maggiorato degli interessi e delle sanzioni (dal 100% al 200% dei
crediti inesistenti o illegittimamente inutilizzati) e, in presenza di concorso
nella violazione (ossia in mancanza di buona fede), è prevista anche la
responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei
cessionari del credito, per il pagamento delle suddette somme.