Avvocato Francesco Sequino a Como

Francesco Sequino

Avvocato dell'immigrazione e matrimonialista. Immigration and family law

Informazioni generali

Sono avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione e di famiglia, fondatore della law firm FSLAWCONSULTING. Aiuto i miei Clienti nell'ottenere visti di ingresso, permessi di soggiorno, ottenere la cittadinanza italiana per nascita (iure sanguinis), per residenza, matrimonio, unione civile, risolvere buchi di residenza. Li assisto nelle delicate vicende familiari, cercando di tutelare innanzitutto l'interesse dei figli. Prediligo un approccio umano ed empatico con il Cliente. La nostra mission è dare il nostro contributo professionale per un'Italia sempre più integrata e multiculturale. Svolgo la mia attività in tutta Italia.

Esperienza


Immigrazione e cittadinanza

Specializzato in diritto dell'immigrazione, la mia pratica si distingue per una profonda sensibilità verso l'integrazione sociale, con focus sulla cittadinanza "iure sanguinis". La mia esperienza di missionario in Brasile ha arricchito la mia prospettiva globale, facendomi comprendere le sfide che si affrontano nel venire in Italia. Aiuto i miei Clienti nell'ottenere visti di ingresso, permessi di soggiorno, risolvere buchi di residenza, ottenere la cittadinanza italiana per nascita, per residenza, matrimonio, unione civile, etc. Nel fare ciò, cerco di avere sempre con il Cliente un approccio innovativo, empatico e molto umano.


Unioni civili

Fslawconsulting si occupa anche della tutela dei diritti delle coppie unite civilmente. Aiutiamo le coppie ad unirsi in Italia ed a stabilirsi sul nostro territorio, supportando cittadini italiani e stranieri, sia in Italia che all'estero. Crediamo nell'importanza dei diritti delle coppie omoaffettive e lavoriamo con impegno per garantire alle unioni rispetto e la protezione. Agevoliamo l'ingresso e la permanenza in Italia di partners stranieri che intendono unirsi civilmente con i propri cari in Italia. Affidarsi a noi significa scegliere un partner che ascolta le vostre esigenze e difende con determinazione i vostri diritti.


Matrimonio

FSLAWCONSULTING ha esperienza nell'ambito dei matrimoni internazionali, sia in Italia che all'estero. Agevoliamo il ricongiungimento e la coesione familiare, con diverse soluzioni messe al servizio di cittadini italiani e stranieri. Crediamo fortemente nell'importanza della famiglia e lavoriamo con passione per garantire che ognuno nucleo possa ricongiungersi e rimanere unito in Italia. Affidarsi a noi significa scegliere un partner che ascolta le tue esigenze e difende con determinazione i tuoi diritti. Affidarsi a noi significa scegliere un partner che ascolta le vostre esigenze e difende con determinazione i vostri diritti.


Altre categorie

Discriminazione, Diritto internazionale ed europeo, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Adozione, Ricorso al TAR, Diritti umani, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Caso legale seguito

Vittoria importantissima per il nostro Studio: il Tribunale di Roma impone al Comune l’iscrizione anagrafica e della residenza della compagna straniera convivente di un cittadino italiano sprovvista del permesso di soggiorno

Ordinanza ex art. 700 cpc del Tribunale di Roma - Sezione Diritti della persona e Immigrazione Civile - n. 26307 del 29/05/2025

ATTENZIONE: i nomi utilizzati in questo articolo sono nomi di fantasia, al fine di tutelare la riservatezza dei nostri assistiti reali. Il nostro studio legale FS LAW CONSULTING ha recentemente ottenuto una sentenza epocale dal Tribunale di Roma, Sezione specializzata in immigrazione, che ha accolto integralmente il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. da noi presentato in difesa dei diritti di due nostri assistiti: Marco, cittadino italiano, e Nadia, cittadina russa, uniti da un forte legame sentimentale e conviventi presso l’abitazione del primo. IL CASO: Nadia era entrata regolarmente in Italia con visto turistico di 90 giorni rilasciato dal Consolato italiano a Mosca. Dopo pochi giorni, la coppia sottoscriveva un formale patto di convivenza autenticato dal legale e Nadia presentava la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari, oltre alla domanda di iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza di Marco. Il Comune, però, rigettava la domanda, sostenendo che l’iscrizione non era possibile in assenza del permesso di soggiorno già rilasciato. Una prassi che rischiava di trasformare la posizione di Nadia in “irregolare”, nonostante la piena legittimità della sua permanenza e l’evidente coabitazione con il partner convivente di fatto. L'AZIONE LEGALE: La coppia si è così rivolta al nostro Studio ed abbiamo immediatamente promosso un ricorso d’urgenza chiedendo al Tribunale di Roma di riconoscere il diritto all’iscrizione e di ordinare al Comune di procedere senza indugio, prima che venisse senz'altro rigettata anche la domanda di permesso di soggiorno. Dopo una rapidissima istruttoria, il Tribunale ha accolto pienamente il nostro ricorso, disponendo l’immediata iscrizione anagrafica della cittadina straniera. I PRINCIPI IMPORTANTISSIMI AFFERMATI DA QUESTA RECENTISSIMA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI ROMA: In questa ordinanza esecutiva il Giudice ha stabilito i seguenti principi fondamentali: • L’iscrizione anagrafica ha natura certificativa e non costitutiva: il Comune non può “negare” una realtà di fatto già documentata, come la convivenza stabile; • È sufficiente la ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno per richiedere l’iscrizione anagrafica, anche se si tratta di primo rilascio; • Il contratto di convivenza stipulato e autenticato produce effetti immediati e deve essere registrato, senza ulteriori accertamenti arbitrari; • Il rifiuto dell’amministrazione viola il diritto alla vita familiare sancito dall’art. 8 della CEDU, applicabile anche alle coppie non sposate. Questo provvedimento è un punto di svolta per tutte le coppie miste che si trovano in situazioni precarie o ingiustamente osteggiate dalle pubbliche amministrazioni. UN PRECEDENTE CHE RESTITUISCE DIGNITA' ALL'UNITA' FAMILIARE PER TUTTE LE COPPIE CONVIVENTI MISTE PRESENTI IN ITALIA: Grazie a questa pronuncia, Nadia potrà ottenere ora il suo permesso di soggiorno per motivi familiari, vivere serenamente con il proprio compagno e costruire la loro vita in Italia, nella piena legalità. È una vittoria che va ben oltre il singolo caso: è un segnale per tutti coloro che si sentono abbandonati dalle istituzioni e sviliti dagli eccessivi cavilli burocratici delle nostre amministrazioni, ma credono ancora nel diritto di vivere con chi si ama. 📞 Hai una storia simile? Se anche tu sei partner di un cittadino italiano, vivi in una situazione precaria o hai ricevuto un diniego, non arrenderti. Noi possiamo aiutarti. Cerca subito su internet FS LAW CONSULTING, la law firm internazionale fondata dall'Avv. Francesco Sequino, e prendi contatto con fiducia con il nostro team di esperti in diritto internazionale privato e dell'immigrazione. Vi ringraziamo fin da ora per la fiducia che vorrete accordarci e che siamo certi sarà ricambiata con tutta la nostra professionalità, competenza e passione. FS LAW CONSULTING

Caso legale seguito

Importante vittoria del nostro Studio: il Tribunale ha riconosciuto il diritto a sposarsi di un nostro Cliente anche in mancanza del Nulla Osta al matrimonio

Decreto di accoglimento del Tribunale di Milano del 06 novembre 2024 - RG.N. V.G. 9886/2024

Di recente la nostra law firm esperta di diritto internazionale priva e dell'immigrazione ha conseguito un importante successo in un caso che ha segnato un importante sviluppo giuridico per i titolari di protezione speciale in Italia. Un cittadino bielorusso, titolare di protezione speciale, si trovava impossibilitato a sposare la sua compagna peruviana residente a Milano a causa del rifiuto del consolato bielorusso di rilasciare il nulla osta matrimoniale. Questo impedimento lo escludeva di fatto dall’esercizio del diritto al matrimonio sancito dalla nostra Costituzione e dalle normative internazionali. Su ricorso da noi presentato, il tribunale ha emesso una decisione innovativa, accogliendo la richiesta del nostro Assistito e affermando il diritto al matrimonio anche in assenza del nulla osta, quando è dimostrato un oggettivo impedimento esterno al rilascio di tale permesso. In tal modo, il Tribunale, pur se con un provvedimento molto essenziale, ha di fatto implicitamente esteso l’applicabilità, per analogia, della Circolare del Ministero dell’Interno n. 566 del 12.01.2022, rivolta esclusivamente ai rifugiati politici, anche ai titolari della protezione speciale (e, più in generale, quindi, a tutti i soggetti impossibilitati ad ottenere il nulla osta per motivi ad essi oggettivamente non imputabili). Questo principio costituisce un precedente importante per i nostri futuri assistiti, perchè amplifica i diritti dei beneficiari di protezione internazionale ed estende per analogia logica circolari amministrative anche non specificamente destinato al caso specifica. La decisione evidenzia infatti come il diritto al matrimonio debba essere garantito a chiunque, indipendentemente dalle difficoltà burocratiche imposte dai paesi d’origine e dalle diverse forme di protezione internazionale riconosciute dall’Italia. Questo caso offre un nuovo strumento per coloro che, trovandosi in situazioni simili, desiderano formalizzare la propria unione con un partner residente in Italia. Rimango a disposizione per assistere chiunque necessiti di un supporto legale. Se anche tu sei partner di un cittadino italiano, vivi in una situazione precaria o hai ricevuto un diniego, non arrenderti. Noi possiamo aiutarti. Cerca subito su internet FS LAW CONSULTING, la law firm internazionale fondata dall'Avv. Francesco Sequino, e prendi contatto con fiducia con il nostro team di esperti in diritto internazionale privato e dell'immigrazione. Vi ringraziamo fin da ora per la fiducia che vorrete accordarci e che siamo certi sarà ricambiata con tutta la nostra professionalità, competenza e passione. (FS LAW CONSULTING)

Caso legale seguito

Accesso in Italia per motivi sportivi sportivi / provino calcistico e rifiuto generico ed immotivato del visto breve: una sentenza che fa giurisprudenza

Non è legittimo il ricorso generico al rischio migratorio per negare il visto, occorrono motivi concreti e circostanziati al soggetto interessato

In un contesto spesso segnato da valutazioni superficiali ed eccessive generalizzazioni, il nostro Studio ha appena ottenuto una decisione di grande rilievo da parte del TAR del Lazio, destinata a tracciare un precedente significativo in materia di rilascio di visti per motivi sportivi. Il caso riguarda un giovane calciatore sudafricano, un promettente atleta tesserato presso una squadra africana di terza divisione, invitato in Italia da un club sportivo italiano per sostenere un provino finalizzato a un possibile ingaggio. Il ragazzo, pienamente in regola sotto ogni profilo, aveva presentato una richiesta di visto Schengen di breve durata (tipo C), allegando una documentazione dettagliata e accurata e sin anche l'autorizzazione del CONI allo stage. Nonostante ciò, l’Ambasciata italiana competente rigettava l’istanza in tempi brevissimi, adducendo esclusivamente un presunto “rischio migratorio”, sulla base di formule prestampate e senza fornire una motivazione calata nel caso concreto. Il diniego, privo di una reale istruttoria, risultava basato su una mera presunzione, in contrasto con i principi fondamentali del diritto amministrativo. La nostra strategia difensiva e il ricorso al TAR Il nostro Studio ha proposto immediatamente ricorso al TAR del Lazio, evidenziando l’assoluta illegittimità del diniego e richiamando i principi cardine della legge n. 241/1990. In particolare, l’art. 10 impone all’Amministrazione un preciso obbligo di valutare il contenuto dell’istanza, valorizzare le circostanze specifiche e motivare in modo individualizzato ogni provvedimento di rigetto. Abbiamo inoltre sostenuto che: • La documentazione allegata era completa, dettagliata e idonea a escludere qualsiasi rischio di immigrazione irregolare; • Il provvedimento dell’Ambasciata si fondava su motivazioni stereotipate e slegate dai fatti; • Il diniego violava il principio di buona amministrazione, configurando un eccesso di potere per difetto di istruttoria; • La decisione aveva conseguenze gravemente pregiudizievoli, privando l’interessato di una concreta opportunità di carriera sportiva. Il successo ottenuto ed una sentenza chiara e innovativa Con l'importantissima Sentenza n. 11241/2025, pubblicata il 9 giugno 2025, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso, pronunciandosi in termini di grande interesse anche per i casi futuri. Il Collegio ha dichiarato l’illegittimità del diniego, sottolineando che: “non è consentito all’amministrazione esprimere valutazioni meramente stereotipate, in assenza di una reale ponderazione dei fatti rappresentati dal richiedente” Ancora più incisivo il richiamo ai doveri imposti dalla legge sul procedimento amministrativo: “ai sensi dell’art. 10 della l. n. 241/1990, l’amministrazione è tenuta a valutare in concreto l’istanza presentata, esaminando la documentazione allegata e motivando adeguatamente il provvedimento finale”. Il TAR ha inoltre respinto la generalizzazione con cui l’Ambasciata ha giustificato il diniego per il solo fatto che in passato altri soggetti, in situazioni analoghe, si sarebbero trattenuti oltre il termine. In altri termini, il comportamento scorretto di terzi non può giustificare una presunzione negativa contro chi, invece, ha fornito ogni garanzia, anche contrattuale, del proprio rientro. Rilevanza per casi futuri, non solo per i trasferimenti degli atleti stranieri Pur riferendosi a un caso specifico di visto sportivo, la pronuncia assume una portata molto più ampia e si presta ad essere utilizzata anche in altri procedimenti amministrativi, sia in fase consolare che in giudizio: • Nei dinieghi di visto per motivi di studio, lavoro subordinato, tirocini, corsi di formazione o perfino ricongiungimento familiare temporaneo, quando la motivazione sia generica o apodittica; • Nei casi in cui le Ambasciate si limitano a formulare giudizi negativi automatici senza prendere in esame la documentazione allegata; • Per fondare richieste cautelari e urgenze nei ricorsi al TAR, basandosi sul periculum legato a occasioni professionali, formative o familiari irripetibili. Conclusione Questa vittoria non è solo un successo per il nostro Assistito, ma rappresenta un segnale forte contro l’automatismo dei dinieghi, a favore di una gestione più equa e personalizzata delle domande di visto. Il diritto d’ingresso per finalità lecite e documentate non può essere sacrificato sull’altare della generalizzazione, ma va protetto con strumenti giuridici solidi ed efficaci. Un piccolo passo in avanti verso un mondo più giusto ed inclusivo ed un altro buon motivo per andare avanti, con fiducia e passione, nella nostra mission.

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