Pubblicazione legale:
L'indennizzo o risarcimento diretto è la procedura di liquidazione dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale tra due veicoli introdotta dal c.d. Decreto Bersani.
Il predetto Decreto ha modificato il Codice delle Assicurazioni private introducendo, a partire dal 1° febbraio 2007, una nuova procedura liquidativa per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale tra due veicoli, nota come “indennizzo o risarcimento diretto”.
Tale procedura, introdotta al fine di velocizzare l’iter di liquidazione del sinistro a vantaggio del danneggiato, è disciplinata dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni e prevede che, in caso di incidente di cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, in presenza di determinate condizioni, il rimborso vada richiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa e non a quella del responsabile del sinistro.
Le condizioni previste dalla legge ai fini dell'operatività dell'indennizzo diretto sono le seguenti:
il sinistro deve risolversi in un urto, anche tra più veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, la responsabilità sia almeno in parte riconducibile ad ulteriori veicolo coinvolti. (in tal senso Cass. n. 3146/2017);
entrambi i veicoli devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano;
entrambi i veicoli devono essere identificati e regolarmente assicurati;
entrambe le Compagnie assicurative devono aver aderito alla convenzione CARD.
Il legislatore ha previsto espressamente il litisconsorzio necessario del danneggiante in caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione del responsabile del danno (art. 144 c. 3 Cod. Ass.). In tal caso, qualora il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. La relativa omissione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e comporta l’annullamento della sentenza (ex art. 383 c. 3 c.p.c.).