Ricorso per la regolamentazione dei rapporti da parte dei nonni Ex art. 317 bis c.c.

Tribunale per i minorenni di Catanzaro




Caso legale: L’art. 317 bis del codice civile, com’è noto, prevede testualmente: “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore”. Peraltro sistema di protezione dei diritti umani del Consiglio d’Europa la Corte EDU già da tempo, sin dal caso Marckx c. Belgio del 1979, ha dichiarato che la “vita familiare” di cui all’art. 8 CEDU non si limita ai rapporti tra genitori e figli, ma include, altresì i legami tra parenti stretti, come quelli tra nonni e nipoti, il che implica l’obbligo per lo Stato di agire in modo tale da consentire il normale svolgimento di siffatte relazioni. Orbene è altresì noto che si tratta di un diritto condizionato (anziché incondizionato), nel senso chiarito più volte dalla Suprema Corte: “Ciascuno degli ascendenti (o delle persone legate agli stessi da un rapporto di coniugio o di convivenza) è titolare di un proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., autonomo rispetto a quello degli altri; tale diritto, coerentemente con l'interpretazione dell'art. 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore" (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 9144 del 19 maggio 2020).



Pubblicato da:


Francesco Guido

Avv. penalista e civilista esperto in diritto di famiglia, assicurazioni, successioni




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