"Covidiot": marchio e principi di ordine pubblico e morale

Scritto da: Francesco Fusco - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Può essere impedita la registrazione di un marchio contrario ai principi morali e di ordine pubblico?

A quanto pare l'evenienza non è un caso di scuola bensì reale ed estremamente attuale.

I fatti:

Matthias Zirnsack, cittadino alemanno, in pieno agosto 2020, ha depositato all’EUIPO domanda di registrazione di un marchio composto dalla rappresentazione grafica della parola “COVIDIOT”.

Si, avete capito bene. Il conterraneo della più celebre Cancelliera Merkel ha richiesto la registrazione del marchio “COVIDIOT” per lanciare un gioco di società.

Tra le stanze degli uffici dell'EUIPO, però, qualcuno non ha “visto di buon occhio" una tal domanda, tanto da decidere di cassare la richiesta.

Secondo l’EUIPO, il marchio “COVIDIOT” richiama una espressione utilizzata per sminuire e denigrare la pandemia e le sue le conseguenze.

Un siffatto marchio si pone in contrasto con i principi generali di ordine pubblico e moralità ed offende i valori fondamentali della società civile.

Di diverso avviso il richiedente che, a sostegno della propria domanda, per avversare la mancata registrazione, in sede di ricorso, ha invocato il diritto di libertà di espressione, d’informazione ed il diritto di libertà nelle scienze e nelle arti.

Finita qui? Nient'affatto poiché la Prima Commissione di ricorso, con provvedimento del 16 dicembre 2021, ha rimesso le sorti della disputa all’attenzione della Commissione Allargata dell'EUIPO.



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Francesco Fusco

Avvocato|Commerciale|Societario|IP|IT|GdpR




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