Sentenza giudiziaria:
Una sentenza importantissima che sconfessa i calcoli dell'INPS in tema di liquidazione della p.p.o.
Secondo l'Istituto, l'I.I.S. non poteva essere tenuta in considerazione autonomamente nella pensione perchè "conglobata".
Ebbene, la tesi dell'Amministrazione è stata ritenuta irricevibile anche dal dott. Iacubino perchè è certo che
"non è in vigore alcuna norma che imponga divieti di cumulare l'indennità integrativa concernente la pensione con qualsiasi altro emolumento afferente attività retribuita, di talché deve reputarsi sussistente il diritto del ricorrente a percepire l'I.I.S. in misura intera sulla sua pensione, con riferimento al periodo di contestuale svolgimento di attività retribuita presso la stessa Amministrazione presso i cui ruoli civili è transitato".