La pensione privilegiata ordinaria è dovuta d'ufficio dalla data di cessazione dal servizio militare

Sentenza del 21 febbraio 2023, n. 71 - Corte dei Conti, Sez. Giur. Puglia - dott. Costa




Sentenza giudiziaria: Il militare chiedeva di essere sottoposto a visita medica per gravi problemi a carico della schiena. La Commissione Medica lo dichiarava inidoneo al servizio militare incondizionato, ascrivendo la patologia all'ottava categoria vitalizia. Transitato nei ruoli civili, nel silenzio dell'Amministrazione, l'interessato presentava domanda di pensione privilegiata e l'INPS provvedeva a pagarla dalla data di presentazione della domanda. Con la sentenza in commento, la Corte pugliese ha affermato che, ai sensi dell'art. 167, c. 1, d.p.r. 1092/1973, "il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio - come nel caso di specie – per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio".



Pubblicato da:


Francesco Del Prete

Esperto in diritto pensionistico pubblico e diritto bancario




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