Iscritta alle Liste del Gratuito Patrocinio

Ordine Avvocati di Monza - 1/2025




Titolo professionale: Il patrocinio a spese dello Stato – comunemente chiamato “gratuito patrocinio” – è un beneficio che consente a chi è indigente di farsi assistere da un avvocato senza dover pagare le spese legali. Tutti i costi vengono coperti dallo Stato, senza alcun onere a carico di chi ha chiesto ed ottenuto l’ammissione. Nel processo penale tale istituto è a tutela sia dell'imputato che della persona offesa del reato che intenda costituirsi parte civile nel processo penale al fine di vedere soddisfatte le sue pretese risarcitorie. Dal 2025, può accedere chi ha un reddito imponibile, per l'anno precedente alla presentazione dell'istanza, non superiore a 13.659,64 euro. Nei processi penali, il limite si aumenta di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente presente nel nucleo del richiedente. Un comune errore è ritenere di poter essere ammessi al gratuito patrocinio sulla base dell'ISEE: l'ISEE non rileva ai fini dell'ammissione in quanto bisogna guardare esclusivamente al reddito. Vi sono ipotesi in cui, a prescindere dal reddito, è possibile essere ammessi al gratuito patrocinio e ciò avviene per le vittime di reati gravi, come violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, stalking. Chi viene ammesso è tenuto a comunicare le eventuali variazioni reddituali che si sono verificate nell’anno precedente, se incidono sulla soglia di ammissibilità, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza (o dall’ultima comunicazione di variazione).



Pubblicato da:


Francesca Ceraso

Avvocato a Monza




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