Pubblicazione legale:
“Buongiorno Avvocato, le illustro brevemente la mia situazione. Qualche tempo fa ho concesso in locazione un mio appartamento ma, non ricevendo il pagamento dei canoni mensili per un periodo considerevole, ho richiesto ed ottenuto lo sfratto degli inquilini. Ad oggi mi è però pervenuta loro richiesta di restituzione del deposito cauzionale, adducendo di non aver provocato danni al bene. Sono tenuto a restituirlo?”
Caro lettore,
purtroppo non è il primo e non sarà l'ultimo ad avere problemi con i propri inquilini morosi.
Ciò, però, comporta inevitabilmente che, in tema di contratti di locazione, la giurisprudenza sia in continua evoluzione.
Venendo al quesito che mi ha posto, mi permetta una breve premessa su che cosa sia il deposito cauzionale in un contratto di locazione ad uso abitativo e la sua generale funzione.
La normativa sui contratti di locazione immobiliare (leggi n. 392/1978 e n. 431/1998), in tema di deposito cauzionale prevede che, al momento della stipulazione del contratto, il conduttore sia chiamato a corrispondere al locatore, a titolo di cauzione, una somma che possa fungere da garanzia per gli eventuali inadempimenti.
Alla scadenza del contratto, nel caso in cui il proprietario dell'immobile non avesse pretese risarcitorie per danni alla cosa locata o per mancati pagamenti, lo stesso è tenuto a restituire all’inquilino la somma versata a titolo di deposito cauzionale.
Tuttavia, nell'ipotesi in cui, come nel suo caso, il conduttore fosse inadempiente nel pagamento dei canoni e dunque gli fosse intimato lo sfratto, sarebbe altresì tenuto...(continua a leggere cliccando sul link)
Fonte: Voce al Diritto - leggi l'articolo