Tribunale di Milano: L’errore nella scelta del rito Fornero comporta il rigetto del ricorso e non la conversione del rito

Scritto da: Filippo Parisi - Studio Cataldi




Pubblicazione legale: L’Ordinanza in commento, emessa il 4 febbraio 2014 dal Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, risulta di grande interesse processuale e giurisprudenziale, poiché compone, sotto un duplice aspetto, un tema ampiamente dibattuto ed affatto univoco in Giurisprudenza. La questione investe infatti due differenti profili di grande rilevanza pratica: quali siano le conseguenze dell’errore di rito, vale a dire quale sarà la sorte – se la conversione del rito o il rigetto del ricorso – di un procedimento incardinato ai sensi del Rito Fornero, pur non sussistendo in capo al datore di lavoro il requisito dimensionale di cui all’art. 18 St. Lavoratori, e quale, invece, la sorte della domanda di tutela obbligatorio svolta – solo – in via subordinata all’interno del medesimo procedimento incardinato ai sensi del Rito Fornero. Il Tribunale, in accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate dal difensore della resistente Avv. Filippo Parisi, rilevato che “deve essere esclusa nel caso di specie l’applicabilità della tutela reintegratoria”, ha statuito che “deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto e, conseguentemente, si deve pronunciare il rigetto del ricorso stesso”. Riguardo la domanda di tutela obbligatoria avanzata dal ricorrente in via subordinata, inoltre, il Tribunale ha osservato che la stessa è “improponibile nella presente sede, posto che il ricorso proposto ... riguarda soltanto i licenziamenti assistiti da tutela reale; quella, appunto, considerata nel citato articolo 18”, rigettando così il ricorso e condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

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Filippo Parisi

Avvocato d'Impresa e di Diritto del Lavoro




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