Sussiste trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. anche in caso di passaggio di solo personale, anche se non altamente specializzato

Scritto da: Filippo Parisi - Studio Cataldi




Pubblicazione legale: L’art. 2112 cod. civ., in caso di cessione d’azienda, tutela il lavoratore dipendente dell’imprenditore cedente, garantendogli il diritto alla prosecuzione del rapporto alle dipendenze cessionario. È pacifico in Giurisprudenza che, nell’ipotesi di cessione d’azienda avvenuta sostanzialmente ma non formalmente, il lavoratore escluso ha diritto di adire l’Autorità Giudiziaria per veder riconosciuta l’effettiva cessione d’azienda e l'applicazione della tutela richiamata. Tuttavia, l’indirizzo maggioritario delle pronunce giurisprudenziali sinora succedutesi ha tendenzialmente riconosciuto la sussistenza di un trasferimento d’azienda solo ove vi fosse stato un passaggio di beni strumentali tra l’imprenditore cedente e quello cessionario. La sentenza n. 264/2016 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 12.07.2016, qui commentata ed allegata, ha invece acutamente aderito alla più recente Giurisprudenza comunitaria, evidenziata dal Legale del ricorrente Avv. Filippo Parisi, ammettendo la possibilità della sussistenza di un trasferimento d’azienda anche laddove vi sia stato un passaggio di sola manodopera, senza dislocamento di materiali o beni strumentali e, ciò che rende ancor più innovativa la pronuncia, anche qualora l’attività svolta dai lavoratori trasferiti sia di semplice manovalanza e la manodopera non sia specializzata poiché, “considerata la tipologia di attività svolta e la semplicità della stessa, si ritiene che l’organizzazione dell’attività economica coincida prevalentemente con l’organizzazione dei lavoratori rispetto a quella dei beni da questi utilizzati per la fornitura dei servizi”.

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Filippo Parisi

Avvocato d'Impresa e di Diritto del Lavoro




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