Pubblicazione legale:
Con ordinanza n. 2455/2014, la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano ha enunciato due principi di diritto, concernenti il Rito Fornero, oggetto di contrasti giurisprudenziali. Il Tribunale ha ritenuto in primis che il concetto di qualificazione del rapporto di lavoro, previsto dall’art. 1, comma 47, L. Fornero, debba riguardare esclusivamente il lavoratore e l’originario datore di lavoro, e non il primo ed un soggetto terzo. Nella fattispecie, il ricorrente adiva il Tribunale chiedendo la dichiarazione di nullità del licenziamento e la reintegrazione (non presso la società con cui era sorto il rapporto, bensì) presso la società cessionaria dell’azienda, lamentando una fittizia operazione di cessione d’azienda. Il Giudice, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avv. Filippo Parisi, ha ritenuto che “la problematica della qualificazione debba riguardare unicamente il rapporto tra le stesse parti tra cui è intercorso il rapporto che ha portato all’atto impugnato e non tra una di esse e un soggetto terzo”, così negando l’applicabilità del Rito Fornero e rigettando la domanda per errore nel rito. Conseguenza dell’errore di rito, inoltre, non potrà essere la conversione da Rito Fornero a Rito ordinario, bensì il rigetto della pretesa, in quanto la conversione non è espressamente prevista dal Rito Fornero.
Fonte: Studio Cataldi - leggi l'articolo