Alcoltest: nulla anche la multa se è omesso l’avviso della facoltà di assistenza legale

Scritto da: Filippo Parisi - Studio Cataldi




Pubblicazione legale: Come noto, l’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. prevede l’obbligo delle forze dell’ordine di avvertire l’automobilista, prima di sottoporlo all’alcoltest, della sua facoltà di farsi assistere da un Avvocato durante la rilevazione. Se, a seguito della Cassazione Sezioni Unite Penali n. 5396/2015, in ambito penale è ormai pacifico che l’omesso avviso implichi la nullità dell’accertamento irripetibile, lo stesso non può dirsi qualora l’accertamento rilevi un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l e, pertanto, comporti una sanzione di tipo amministrativo. I precedenti giurisprudenziali in campo amministrativo sono pochi. Ora l'Ufficio del Giudice di Pace di Rho (MI), ha recentemente affermando che “indipendentemente dal fatto che la condotta posta in essere rientri nell’ambito amministrativo o penale l’avvertimento di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. deve essere dato … gli agenti avrebbero dovuto, pertanto, avvertire il ricorrente della facoltà di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p.”. In tal modo il Giudice, aderendo alla tesi della sottoscritta difesa, accoglieva il ricorso ed annullava il verbale impugnato.

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Filippo Parisi

Avvocato d'Impresa e di Diritto del Lavoro




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