Alcoltest e omesso avviso della facoltà di assistenza legale: è nulla anche la semplice sanzione amministrativa

Scritto da: Filippo Parisi - Studio Cataldi




Pubblicazione legale: L’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. prevede l’obbligo delle forze dell’ordine di avvertire l’automobilista, prima di sottoporlo all’etilometro, della sua facoltà di farsi assistere da un Avvocato durante la rilevazione, in quanto trattasi di un accertamento tecnico irripetibile. Le Sezioni Unite Penali della Cassazione, con sentenza n. 5396/2015, avevano definito il contrasto giurisprudenziale sulle conseguenze dell’omissione di tale avviso, stabilendo che, in caso di mancato avviso, l’atto di rilevazione è affetto da nullità. Tuttavia, sino ad oggi, la Giurisprudenza ha sempre riguardato l’aspetto penale, non amministrativo. Ma cosa accade se, dopo aver eseguito l’alcoltest pur non avendo avvisato il conducente della propria facoltà di assistenza difensiva, il risultato della rilevazione è inferiore a 08 g/l e, dunque, si comminerebbe la sola sanzione amministrativa, non penale, prevista dal Codice della Strada? Si applica o meno la predetta disposizione del codice di procedura penale? Condividendo l’interpretazione proposta dall’Avv. Filippo Parisi il GdP di Rho (MI) investito della questione ha rilevato come l’atto di accertamento tecnico sia precedente, a monte, rispetto alla conoscenza della natura dell’illecito, se amministrativa o penale, pertanto se deve considerarsi nulla la rilevazione in sé, del tutto ininfluente è il suo esito: qualsivoglia risultato emerso dal test effettuato senza prima aver avvertito, e per iscritto, il conducente del suo diritto all’assistenza legale, è inutilizzabile, poiché si basa su un atto nullo. Così argomentando il Giudice di Pace ha annullato la sanzione.

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Avvocato Filippo Parisi a Milano
Filippo Parisi

Avvocato d'Impresa e di Diritto del Lavoro