Rimborsati da poste buoni postali prescritti

GIUDICE DI PACE DI PONTREMOLI SENTENZA N. 183/2024 DEL 09/08/2024




Sentenza giudiziaria: POSTE RIMBORSA BUONI POSTALI PRESCRITTI La mancata consegna del Foglio Informativo impedisce la decorrenza del termine di prescrizione PREMESSA La prescrizione è il periodo di tempo indicato dalla legge entro il quale una persona può far valere un proprio diritto. Trascorso inutilmente questo lasso temporale, che di solito è pari a 10 (dieci) anni, senza che tale diritto venga esercitato, questo si estingue e la persona non lo può più esercitare. I buoni postali fruttiferi sono forme di investimento di durata variabile a seconda della loro data di emissione. Giunti alla loro scadenza, se non riscossi entro il termine di prescrizione di 10 (dieci) anni, non possono più essere riscossi ed il risparmiatore perde sia il capitale inizialmente investito che gli interessi maturati nel frattempo. Bisogna però ricordare che, a norma di legge, la prescrizione inizia a decorrere soltanto dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Possono quindi verificarsi fatti impeditivi di decorrenza della prescrizione, elencati dalla legge in maniera tassativa, tali per cui, al loro verificarsi la prescrizione non inizia a decorrere. La loro elencazione è però molto stringente e da questa ne sono espressamente esclusi sia gli impedimenti soggettivi (per esempio, l’ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto) che gli ostacoli di mero fatto (per esempio, il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento). IL FATTO Tizia acquista n. 3 buoni postali dell’importo di € 500,00 ciascuno nel 2002 allo scopo di investire i suoi risparmi. Su nessuno d



Pubblicato da:


Federica Dorgia

Avvocato civilista




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