Stalking condominiale

Scritto da: Federica Del Monte - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il condominio diventa spesso luogo fisico nel quale, da semplici dissidi e contrasti tra inquilini, si dirompe facilmente nell’area del penalmente rilevante. A dirlo sono le statistiche, essendo dimostrato che una buona percentuale di ipotesi di atti persecutori si realizza nella sfera condominiale. Per questo la Corte Costituzionale (Cass. pen., sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895) ha esteso l’ambito di applicabilità dell’art. 612-bis c.p. al contesto condominiale, ritenendo riduttiva la lettura della norma dell’articolo per cui gli atti persecutori dovrebbero indirizzarsi verso un unico soggetto. Nasce così la fattispecie di reato dello stalking condominiale, intendendo con ciò il reato commesso da chi assume comportamenti molesti e/o persecutori ai danni dei vicini di casa, tanto da ingenerare in loro stati di ansia, paura e malessere perduranti nel tempo e costringendoli a cambiare le proprie abitudini di vita.

In alcuni casi, poi, lo stalking condominiale può essere integrato dai rumori molesti ai danni della persona offesa, quindi nel disturbare costantemente i vicini di casa con confusione e fragore, purchè, tuttavia, sussista l’elemento soggettivo richiesto ai fini della riconoscibilità della fattispecie delittuosa, ovverosia il dolo generico, ravvisabile nella volontà di porre in essere condotte moleste o minacciose nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli effetti previsti dall’articolo 612-bis c.p.  È quindi necessario dimostrare non solo la condotta dello stalker, ma anche le conseguenze psicologiche che quest’ultimo ha cagionato nella vittima, ossia “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un proprio congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Per fare solo alcuni esempi:

  • condotte fastidiose come tenere televisori e stereo a volume alto in piena notte;
  • comportamenti contrari alla convivenza civile come lasciare sporcizia sul pianerottolo;
  • azioni compiute per intimidire il vicinato come avvelenare animali domestici;
  • atti per mettere a repentaglio l’incolumità dei vicini come gettare liquidi scivolosi sugli usci o sui balconi;
  • telefonate mute, specie nelle ore di riposo;
  • citofonate continue;
  • pedinamento di un condominio;
  • apertura della posta personale.

Se vi siete rivolti all’amministratore di condominio e gli atti persecutori continuano, potete presentare una richiesta di ammonimento al Questore, per il tramite di dell’autorità di pubblica sicurezza, ex art.8 D.L. 23 febbraio 2009, n.11, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009, n.38. Il questore, preso atto della richiesta e se la ritiene lecita, emette un decreto di ammonimento orale nei confronti dello stalker, che evita al colpevole un processo penale e alla vittima di doversi avventurare nelle lungaggini della giustizia. Se il comportamento non cessa, nonostante l’ammonimento del questore, in caso di nuova segnalazione, in questo caso si procederà d’ufficio per il reato di cui all’art. 612 bis cp e la pena sarà aumentata. In caso di querela, è utile munirsi di quante più prove possibili – lettere, registrazione delle telefonate ricevute ecc. Accertata la responsabilità penale dell’accusato, si può emettere nei suoi confronti un’ordinanza restrittiva che impone all’imputato di lasciare la propria abitazione e di non avvicinarsi oltre i 500 metri al condominio per un determinato periodo di tempo.



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Avvocato Federica Del Monte a Roma
Federica Del Monte

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