Pubblicazione legale:
Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054, comma 2 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui il giudice non possa accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti.
In caso di violazione del codice della strada, da parte di uno dei conducenti, il giudice dovrà verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte, se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale, nel caso di specie l’obbligo di dare la precedenza, ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l’eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente.
Questa ordinanza in merito al risarcimento danni da circolazione stradale, apre nuove interpretazioni anche in merito al risarcimento stragiudiziale anche in merito all’indenizzo diretto.