Pubblicazione legale:
Il datore di lavoro può modificare le tue mansioni?
Se il datore di lavoro cambia le mansioni di un dipendente, sostituendo i vecchi incarichi con compiti ripetitivi e semplici senza che vi sia un ridimensionamento dello stipendio, tale politica aziendale può rappresentare agli occhi del lavoratore un’azione atta a svilire la propria professionalità.
Questo perché la mansione che svolge il dipendente, è indicata nel contratto di assunzione, o nel mansionario e, ogni successiva modifica nel corso del rapporto incontra determinati limiti, imposti dalla legge o dai contratti collettivi
La legge infatti, prevede che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia acquisito o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. In ogni caso, l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori al di fuori delle eccezioni tassativamente previste dalla legge, si configura quale violazione dell’art. 13 Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), con conseguente dichiarazione di nullità dell’atto o patto contrario e la condanna del datore di lavoro a riassegnare il lavoratore alle mansioni precedentemente svolte, oltra al risarcimento del danno.
Indi, il demansionamento, è in generale vietato in quanto comporta una vera e propria lesione alla professionalità acquisita da un individuo in un determinato periodo di tempo.
La legge prevede solo tre eccezioni in cui è permesso lo slittamento a compiti inferiori:
Laddove quindi il demansionamento sia possibile per legge, il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo tramite lettera scritta altrimenti lo slittamento rimane nullo. In caso contrario, il dipendente può agire in tribunale contro il proprio datore di lavoro ma ciò deve essere fatto entro cinque anni dalla cessazione del rapporto stesso e per ottenere prima di tutto l’assegnazione alle vecchie mansioni.
Ovviamente, il dipendente non può autotutelarsi smettendo semplicemente di lavorare, al fine di essere nuovamente riassegnato alle mansioni proprie, perché il rifiuto di svolgere la prestazione viene ritenuto un atto di insubordinazione e come tale potrebbe determinare il licenziamento del dipendente nei casi più gravi.
Il demansionamento, essendo ritenuto grave e illecito, ma soprattutto un inadempimento contrattuale da parte datoriale, dà diritto al dipendente di rassegnare le proprie le dimissioni per giusta causa e senza preavviso, ottenendo in questo modo l’indennità di disoccupazione dall’Inps.
Se la modifica delle mansioni mortifica la professionalità del dipendente, il datore paga il danno non patrimoniale anche quando manca un vero e proprio demansionamento. Infine il dipendente ha diritto, anche dopo il demansionamento, alle retribuzioni secondo il precedente inquadramento, quello cioè superiore.
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