Pubblicazione legale:
La L. n. 66/1996 ha introdotto nel Titolo XII del Codice Penale, dedicato ai delitti contro la persona, il reato di cui all’art. 609 octies, tenendo conto che il bene giuridico tutelato dall’ordinamento è la dignità personale e la libertà di ciascun soggetto di autodeterminarsi liberamente e autonomamente in merito alla propria sfera intima.
L’articolo 609 octies c.p. disciplina il reato di violenza sessuale di gruppo che consiste nella partecipazione da parte di più persone riunite ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p.
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