Pubblicazione legale:
In giurisprudenza le pratiche sadomaso non possono definirsi ex sé illecite, a condizione che siano caratterizzate da un reciproco scambio di consensi informati, liberi e revocabili – pena la neutralizzazione del consenso stesso.
Ogni pratica estrema violenta è scriminata nei limiti della disponibilità del proprio corpo (dal momento che siffatta attività non può contrastare con l’art. 5 c.c.) solo dal consenso consapevole della vittima che perduri per tutta la durata del rapporto.
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