Pubblicazione legale:
Le Sezioni unite della Cassazione (41736/2019) forniscono un'innovativa interpretazione del principio contenuto nell'articolo 525 c.p.p, il quale afferma: “Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento..."
La recente pronuncia si pone il compito di rispondere essenzialmente a due domande lasciate irrisolte dai precedenti arresti nomofilattici:
(a) se, a seguito del mutamento del giudice, sia legittimata a formulare la richiesta di nuova escussione del teste soltanto la parte che ne aveva inizialmente chiesto l’esame oppure anche la controparte;
(b) se il nuovo giudice possa valutare la richiesta di nuovo esame secondo i parametri ordinari dettati dagli articoli 495 e 190, comma 1, cpp e, quindi, motivatamente non accoglierla, applicando il principio di esclusione delle prove manifestamente superflue o irrilevanti (art. 190 cpp).
Fonte: Sito di Studio Legale Leo - leggi l'articolo