Avvocato Emanuele Crozza a Alessandria

Emanuele Crozza

Avvocato Penalista

Informazioni generali

Avvocato PENALISTA-SEMPRE REPERIBILE iscritto all’Albo Speciale dei Patrocinanti in CASSAZIONE, con studio in Torino ed in Alessandria, è attivo su tutto il territorio nazionale. Si è laureato nel 1998 presso l’Università di Bologna ed ha frequentato il Master per Giuristi presso la S.A.A. di Torino Nel 2001 si è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torino dopo aver superato l’esame di abilitazione presso la Corte d’Appello di Torino, e dal 2013 è iscritto nell’apposito Albo degli Avvocati Cassazionisti. Svolge attività di assistenza in tutte le fasi del procedimento penale e per qualsiasi reato, in tutto il territorio nazionale

Esperienza


Diritto penale

AVVOCATO PENALISTA SEMPRE REPERIBILE. In diversi modi si può scoprire di essere coinvolti in un procedimento penale: un fermo, una perquisizione, una notifica Inizia così un tragitto che molte volte si rivelerà lungo e tortuoso, durante il quale sarà necessario agire attentamente per poter chiarire al più presto il proprio eventuale effettivo ruolo nella vicenda oggetto di indagine. L’Avvocato penalista, con il quale deve nascere un rapporto di fiducia, rimane affianco al proprio assistito in tutte le fasi del procedimento penale. Nel rispetto delle regole, per l’Avvocato penalista il cliente è sacro.


Fallimento e proc. concorsuali

BANCAROTTA E REATI FISCALI. La crisi economica che affligge da diverso tempo il nostro paese ha portato in sofferenza molte attività imprenditoriali esponendo i titolari a rischi e responsabilità anche sotto il profilo PENALE. L'Avvocato Crozza ha maturato esperienza nell'affrontare procedimenti PENALI dove sono accusati gli imprenditori e/o i loro consulenti, in particolare per BANCAROTTA e REATI FISCALI. Gli artt. 110 e ss. del c.p. (concorso di persone nel reato) possono infatti coinvolgere anche soggetti formalmente non responsabili delle vicende societarie. Le legge prevede pene severe e gravi ripercussioni patrimoniali .


Diritto commerciale e societario

L'Avvocato Emanuele Crozza, con Master per Giuristi d'Impresa, presta assistenza in materia di diritto penale dell'economia, societario e fiscale. Soprattutto in caso di liquidazione/fallimento della società molte volte viene aperto un procedimento penale dove vengono coinvolti amministratori, di diritto e di fatto, e consulenti. E' necessario, fin dalle prime avvisaglie di difficoltà, rivolgersi a professionisti esperti che sappiano affrontare la situazione con gli strumenti che la legge mette a disposizione dell'imprenditore che vuole uscire definitivamente dalla crisi d'impresa e ricominciare a lavorare e vivere in serenità .


Altre categorie

Diritto tributario, Diritto bancario e finanziario, Stalking e molestie, Truffe, Sostanze stupefacenti, Malasanità e responsabilità medica, Violenza, Risarcimento danni, Cassazione, Omicidio, Diritto penitenziario, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Vittoria in Cassazione annullata sentenza mandato d’arresto europeo

Cass. Penale Sez. VI n.30997 del 14 Luglio 2023

MANDATO D’ARRESTO EUROPEO: PER CHI E’ AFFETTO DA HIV E’ NECESSARIO UN PROGRAMMA SANITARIO INDIVIDUALIZZATO Avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino disponeva la consegna di un cittadino straniero affetto da HIV, l’Avvocato Emanuele Crozza presentava ricorso in Cassazione. La Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto (Cass. Sez. VI Pen. n.30997 n. sez. 1394 del 14 Luglio 2023) ha accertato che la Corte d’Appello di Torino non aveva escluso in termini adeguati la sussistenza di un concreto rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona, sia riguardo allo spazio minimo individuale, sia riguardo al trattamento sanitario riservato ad un soggetto affetto da HIV. Pertanto la Corte di Cassazione annullava la sentenza della Corte d’appello e rinviava ad altra sezione per un nuovo giudizio. La Corte d’Appello di Torino, seguendo le indicazioni della Suprema Corte e preso atto del mancato invio di informazioni complementari, rigettava la richiesta di consegna e ordinava l’immediata liberazione del detenuto. Avv. Emanuele Crozza

Titolo professionale

Master per giuristi d'impresa

UNIVERSITA' DI TORINO - 12/1998

L'Avvocato Emanuele Crozza si è laureato nel 1998 presso l’Università di Bologna ed ha frequentato il Master per Giuristi d’Impresa presso la S.A.A. di Torino ove ha approfondito gli aspetti penali e civili del diritto d’impresa. L’importanza dell’avvocato penalista per l’imprenditore Nel panorama economico e giuridico contemporaneo, l’imprenditore si trova spesso a operare in un contesto normativo complesso e in costante evoluzione. Oltre agli obblighi fiscali, amministrativi e civilistici, chi dirige un’azienda deve tenere conto anche delle possibili implicazioni di natura penale. In questo scenario, l’avvocato penalista assume un ruolo fondamentale non solo nella difesa in giudizio, ma anche nella prevenzione di condotte illecite e nella tutela complessiva dell’attività imprenditoriale. Un rischio concreto: la responsabilità penale dell’imprenditore L’imprenditore è esposto a una molteplicità di rischi penali. Reati fallimentari, fiscali, societari, ambientali, in materia di sicurezza sul lavoro e responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono solo alcune delle principali aree di rischio. Queste fattispecie non riguardano solo chi agisce in malafede, ma anche chi, per imprudenza, negligenza o semplicemente per un errore di valutazione, si trovi coinvolto in un procedimento penale. Ad esempio, il reato di bancarotta può colpire non solo chi ha scientemente dissipato i beni aziendali, ma anche chi ha commesso gravi imprudenze nella gestione dell’impresa. Lo stesso vale per la responsabilità in caso di infortunio sul lavoro: l’omessa vigilanza sulle misure di sicurezza può comportare gravi conseguenze penali anche in assenza di dolo. Il ruolo dell’avvocato penalista: difesa e prevenzione L’avvocato penalista non interviene solo quando il danno è ormai fatto. Il suo ruolo, sempre più spesso, è quello di affiancare l’imprenditore in una logica di consulenza preventiva, volta a evitare che determinate condotte si traducano in responsabilità penali. Questo approccio, definito compliance penale, consente di strutturare l’azienda in modo conforme alla normativa vigente, riducendo drasticamente il rischio di violazioni. In quest’ottica, l’avvocato penalista: • analizza l’organizzazione aziendale per individuare le aree a rischio penale; • collabora alla redazione e all’aggiornamento dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001; • assiste nella formazione dei dipendenti e dei vertici aziendali; • fornisce pareri legali su operazioni aziendali potenzialmente critiche (fusioni, cessioni, operazioni finanziarie complesse, gestione della crisi). Questa attività consente non solo di prevenire il reato, ma anche – qualora esso si verifichi – di dimostrare l’adozione di idonee misure organizzative, elemento che può assumere rilevanza esimente o attenuante. Uno dei momenti più delicati nella vita dell’impresa è rappresentato dalla crisi. In queste fasi, l’imprenditore è sottoposto a pressioni enormi e può essere portato a compiere scelte avventate, spesso senza rendersi conto delle possibili conseguenze penali. L’assistenza di un avvocato penalista esperto in reati d’impresa è fondamentale per orientare le decisioni strategiche, tutelando sia l’interesse dell’impresa che quello personale dell’imprenditore. In casi di insolvenza o dissesto finanziario, ad esempio, la gestione dei rapporti con i creditori, le cessioni di beni aziendali, l’uso del patrimonio personale e l’accesso a procedure concorsuali devono avvenire con estrema cautela. L’assistenza penalistica consente di evitare condotte che, pur finalizzate a “salvare” l’azienda, potrebbero essere interpretate come distrattive o fraudolente. Rapporti con la pubblica amministrazione e gli organi inquirenti L’imprenditore può trovarsi a dover interagire con la pubblica amministrazione, con autorità di controllo o con la magistratura, soprattutto in presenza di indagini o ispezioni. In questi casi, la presenza di un avvocato penalista è essenziale per garantire che i diritti dell’imprenditore siano tutelati in ogni fase del procedimento. L’assistenza in sede di interrogatori, perquisizioni, sequestri o ispezioni rappresenta una garanzia imprescindibile. La conoscenza del procedimento penale e la capacità di interloquire con gli organi inquirenti costituiscono un presidio fondamentale per evitare equivoci, malintesi o errori che potrebbero aggravare la posizione dell’imprenditore. L’avvocato penalista, lungi dall’essere una figura da coinvolgere solo in caso di emergenza, è oggi un alleato strategico per l’imprenditore moderno. La sua consulenza consente di affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del mercato, di prevenire situazioni di rischio e di costruire una cultura aziendale improntata alla legalità e alla trasparenza. In un’epoca in cui la reputazione aziendale è un asset cruciale e la responsabilità penale può colpire direttamente il vertice imprenditoriale, investire in una consulenza penalistica continua e strutturata rappresenta una scelta di lungimiranza. Non solo per proteggere se stessi, ma anche per rafforzare la credibilità dell’impresa sul mercato, nei confronti di partner, investitori e stakeholder. L’importanza dell’avvocato penalista per l’imprenditore va ben oltre la difesa in tribunale. È un supporto tecnico, strategico e umano che contribuisce a orientare le decisioni aziendali, a ridurre i rischi legali e a garantire la continuità e la legalità dell’attività d’impresa. In un mondo sempre più regolamentato e interconnesso, l’avvocato penalista diventa un partner imprescindibile per chi vuole fare impresa con serietà e responsabilità.

Pubblicazione legale

Bancarotta fraudolenta e codice della crisi d’impresa

Pubblicato su IUSTLAB

BANCAROTTA FRAUDOLENTA E CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA La disciplina dell'art. 322 prevista dal Codice della crisi di impresa, D.Lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14, è in vigore dal 1 luglio 2022, per quanto previsto dall'art. 389, comma 1, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 42, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79. La Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. V. Sentenza n. 33810/2023) ha ribadito come la nuova disposizione incriminatrice, che reca la medesima rubrica "Bancarotta fraudolenta", replica le stesse condotte già previste nell'art. 216 L. Fall., cosicché l'unico elemento innovativo è di natura lessicale e attiene all'uso dei termini "fallito" e "fallimento", che vengono sostituiti con il riferimento a "l'imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale" e "liquidazione giudiziale", nonché alla modifica della disciplina delle pene accessorie fallimentari, conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale, n. 222/2018, che già aveva prodotto i suoi effetti sostanziali. D'altro canto, è stato correttamente osservato in dottrina come il principio di continuità fra le fattispecie criminose, prefissato dall'art. 2, comma 1, lett. a), L. 155 del 2017, è rifluito nella previsione dell'art. 349 del Codice della crisi che stabilisce con norma generale: " 1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini "fallimento", "procedura fallimentare", "fallito" nonchè le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni "liquidazione giudiziale", procedura di liquidazione giudiziale" e "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale" e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie ". Proprio il riferimento alla "salvezza della continuità delle fattispecie" viene anche declinato attraverso la disciplina dell'art. 390, comma 3, del Codice della crisi, che prevede che in relazione alle procedure a trattarsi con la disciplina della legge fallimentare, " quando...sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchè della sezione terza del capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni ". In sostanza, il legislatore del Codice della crisi per sgombrare il campo da equivoci, pur a fronte, nel caso in esaminato dalla Cassazione relativo agli artt. 216 L. Fall. e 322 Codice della crisi, di precetti e sanzioni assolutamente identici, comunque prevede che debba, per i fatti anteriori alla vigenza dell'art. 322, continuare ad applicarsi la disciplina dell'art. 216 L. Fall. Va evidenziato come neanche il mutamento quanto al profilo civilistico della disciplina ha rilievo, in quanto la sentenza dichiarativa di fallimento fa stato in sede penale e risulta immutata in assenza di esplicite previsioni normative in senso opposto. Quanto alle ricadute penali delle modifiche in sede civile, va inoltre richiamato l'autorevole intervento che ha consolidato in modo definitivo il principio per cui il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore. Il caso era proprio relativo a una modifica della disciplina dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, apportata all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. n. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. n. 12 settembre 2007, n. 169, che le Sezioni Unite chiarirono non avere alcuna influenza ai sensi dell'art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 - 01; Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188 - 01; Sez. 5, n. 9279 del 08/01/2009, Carottini, Rv. 243160 - 01). Pertanto, in tema di bancarotta fraudolenta, sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 L. Fall. e l'art. 322 del Codice della crisi e dell'insolvenza di impresa (D.Lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14) in vigore dal 1 luglio 2022, per quanto previsto dall'art. 389, comma 1, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 42, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79., per l'identità della formulazione delle due norme incriminatrici, al netto di non rilevanti, in sede penale, aggiornamenti lessicali e la disciplina antecedente, da applicarsi ai sensi della disciplina transitoria dell'art. 390, comma 3, Codice della crisi, in ordine a tutti i casi in cui vi sia stata dichiarazione di fallimento, non determina alcun trattamento deteriore, rilevante ai fini dell'art. 2 c.p.. Avv. Emanuele Crozza

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