Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: ASSOLUZIONE

Sentenza Tribunale di Torino Luglio 2024




Sentenza giudiziaria: L’art. 187 C.d.S. punisce il soggetto che si mette alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, prevedendo tra l’altro la revoca della patente nel caso in cui lo stesso soggetto abbia causato un incidente. Se le indagini tossicologiche (esami del sangue/urine) risultano NON NEGATIVE, gli operatori inviano alla compente Procura della Repubblica la notizia di reato. Il nuovo articolo 187 del Codice della Strada: novità e criticità della riforma 2024 Con l’entrata in vigore della Legge 25 novembre 2024, n. 177, l’articolo 187 del Codice della Strada ha subito una riforma sostanziale. La nuova formulazione della norma, rubricata “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”, ha modificato in profondità l'impostazione originaria, che faceva riferimento alla guida in stato di alterazione psicofisica. Le novità introdotte hanno sollevato ampio dibattito tra giuristi, operatori della polizia stradale e associazioni a tutela dei diritti individuali, sia per le modalità di accertamento previste, sia per la presunzione di colpevolezza che la norma sembrerebbe introdurre. Le modifiche principali: l’oggettivazione del reato La novità più importante riguarda il superamento del requisito soggettivo dell’alterazione. In precedenza, affinché la condotta fosse penalmente rilevante, era necessario accertare lo stato di alterazione psicofisica del conducente derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Questo elemento veniva desunto attraverso comportamenti sintomatici e confermato tramite accertamenti clinici o tossicologici. Con la riforma, invece, è sufficiente che il conducente risulti positivo al test tossicologico, anche in assenza di sintomi evidenti. Non rileva più l’effettiva compromissione delle capacità psico-fisiche al momento della guida: la mera positività a sostanze proibite viene ora equiparata, sotto il profilo sanzionatorio, a uno stato di alterazione. Le nuove modalità di accertamento La legge del 2024 introduce strumenti di controllo più rapidi e meno invasivi: • Adozione sistematica di test salivari rapidi; • Successivo prelievo di campioni biologici (sangue e/o urine) per la conferma di laboratorio; • Possibilità di procedere agli accertamenti anche in assenza di sintomi o comportamenti sospetti, specie in caso di sinistro o gravi infrazioni. Il conducente ha diritto a farsi assistere da un legale, ma la tempistica dei controlli rende talvolta difficile esercitare effettivamente tale diritto. Le sanzioni Il nuovo articolo 187 prevede pene severe: • Ammenda da 1.500 a 6.000 euro; • Arresto da 6 mesi a 1 anno; • Sospensione della patente da 1 a 2 anni, raddoppiata se il veicolo non appartiene al conducente; • Revoca della patente in caso di incidente provocato; • Sanzioni aggravate per neopatentati, conducenti professionali e recidivi. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta le stesse pene previste per l'accertamento positivo. Critiche alla nuova disciplina Presunzione di colpevolezza La principale obiezione riguarda il rischio di automatismo sanzionatorio. La nuova impostazione del reato, che prescinde dallo stato di alterazione effettiva, potrebbe violare il principio di colpevolezza (art. 27, comma 1, Cost.). La mera positività ai metaboliti di sostanze stupefacenti non dimostra né un’effettiva alterazione né pericolosità alla guida. Ambiguità sui limiti oggettivi A differenza dell’alcol, per cui il Codice prevede limiti oggettivi, per le droghe mancano soglie chiare che distinguano l’assunzione recente dalla mera presenza nel sangue, esponendo il conducente a valutazioni discrezionali. Tutela del diritto alla difesa Le modalità di accertamento rapide pongono problemi rispetto al diritto alla difesa (art. 24 Cost.), specie per la difficoltà di farsi assistere da un avvocato durante i prelievi. Profilo sanitario e privacy L’obbligo di sottoporsi a test biologici può configurare un trattamento sanitario obbligatorio. In assenza di sintomi, il prelievo forzato potrebbe violare l’articolo 32 della Costituzione. Anche la gestione dei dati personali deve rispettare le normative sulla privacy. L'intervento del Tribunale di Pordenone Con ordinanza dell’8 aprile 2025, il GIP del Tribunale di Pordenone ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull'art. 1 della Legge 177/2024, nella parte in cui ha modificato l’art. 187 CdS eliminando il riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica”. Secondo il giudice, la norma potrebbe violare: • L'art. 3 Cost., per contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità; • L'art. 25, comma 2, Cost., per indeterminatezza della fattispecie penale. Il giudice ha evidenziato il rischio di punire condotte non effettivamente pericolose per la sicurezza stradale, a causa della sola positività tossicologica. Precedenti giurisprudenziali La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2020/2025, ha già espresso perplessità sulla riforma, sottolineando l’importanza di accertare l’effettiva alterazione per configurare il reato. La Corte ha ribadito che i test tossicologici devono essere interpretati alla luce delle condizioni del soggetto, per evitare automatismi sanzionatori. Conclusioni La riforma dell’art. 187 CdS risponde all’esigenza di contrastare la guida sotto l’influenza di droghe, ma rischia di compromettere importanti principi costituzionali. La decisione della Corte Costituzionale, sollecitata dal Tribunale di Pordenone, sarà decisiva per chiarire se la nuova disciplina sia compatibile con il nostro ordinamento. Nell'attesa, appare necessario un bilanciamento più equilibrato tra tutela della sicurezza e garanzie individuali. Contattare immediatamente l'avvocato penalista. Solitamente il PM richiede ed ottiene un Decreto Penale di condanna al quale, se si ritiene di non essersi messi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è possibile fare opposizione entro 15 giorni dalla notifica. Se, invece, il PM procede con la notifica dell’avviso ex art 415 bis cpp, è possibile chiedere di essere sentiti entro 20 giorni dalla notifica, sempre se si ritiene di non essersi messi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti Infatti la Corte di Cassazione IV sezione penale con la sentenza n.7199 del 2024 ribadito il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art 187 C.d.S., non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione (Sez. 4, n. 41376 del 18/7/2018, Basso, Rv. 274712-01; n. 15078 del 17/1/2020, Gentilini, Rv. 279140, in cui, in motivazione la Corte ha chiarito che, diversamente dall'ipotesi di guida sotto l'effetto di alcool, la mera alterazione non è punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, né è punibile il semplice uso non accompagnato da alterazione.



Pubblicato da:


Emanuele Crozza

Avvocato Penalista




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