Pubblicazione legale:
La legge prevede tre tipi di successione a causa di morte: testamentaria (in presenza di testamento), legittima (in assenza di testamento) e necessaria (in presenza di soggetti legittimari, titolari della cosiddetta "quota di riserva" o "quota legittima").
In assenza di testamento, l'art. 540 del Codice civile riserva, a favore del coniuge, la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni per il caso di concorso con i figli.
Infatti, se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge; quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati all'eredità (ad esempio, i figli), sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
La Corte di Cassazione (sentenza 7128/2023) ha di recente evidenziato che il diritto di abitazione, riservato al coniuge superstite, ha ad oggetto la sola casa adibita a residenza familiare e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l'individuazione di un solo alloggio costituente, se non l'unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.