Domanda congiunta di separazione e divorzio: la "svolta" della Cassazione.

Scritto da: Elisa Fea - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La cosiddetta "Riforma Cartabia" ha introdotto la possibilità di presentare contestualmente, con il medesimo atto, domanda di separazione personale dei coniugi e di divorzio.


In particolare, il nuovo art. 473-bis.49 del Codice di procedura civile, stabilisce che, negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (dall'udienza di comparizione dei coniugi, sei mesi in caso di separazione consensuale ed un anno in caso di divorizio giudiziale), previo passaggio in giudizato della sentenza che pronuncia la separazione personale (sei mesi dalla pubblicazione o trenta giorni dalla notifica all'altro coniuge).


Il legislatore della Riforma ha espressamente previsto l'ammissibilità di tale domanda cumulata con riferimento al solo giudizio contenzioso, mentre analoga previsione non è stata riportata nell'art. 473-bis.51 del Codice di procedura civile, norma dedicata al procedimento su domanda congiunta.


Tuttavia, la Corte di Cassazione ha osservato che:

- "anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. ";
- "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili";

- "il verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio può avvenire anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo".


Pertanto, con la sentenza 16 ottobre 2023, n. 28727, la Suprema Corte ha affermato l'ammissibilità della proposizione in forma cumulativa delle domande di separazione consensuale e di divorzio a domanda congiunta.


Si tratta di un'importante novità in materia di diritto di famiglia, che consente ai coniugi di regolare fin dal momento della separazione i propri rapporti anche relativi al divorzio, evitando così di dover instaurare successivamente un nuovo apposito procedimento.



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Elisa Fea

Avvocato in Provincia di Cuneo




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