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Con sentenza n. 60/2026, la Corte d’Appello di Firenze ha accolto integralmente l’appello proposto nell’interesse di una società operante nel settore manifatturiero, riformando la decisione di primo grado e condannando il fornitore di energia elettrica alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di addizionale provinciale.
La Corte ha riconosciuto l’illegittimità degli addebiti effettuati, affermando che la disciplina nazionale di riferimento deve essere disapplicata in quanto incompatibile con il diritto dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia. Da tale contrasto deriva la mancanza di un valido titolo giustificativo dei pagamenti eseguiti e, conseguentemente, il diritto del cliente alla ripetizione dell’indebito.
La decisione assume particolare rilievo pratico perché conferma la possibilità, per gli utenti finali, di agire direttamente nei confronti del fornitore per il recupero delle somme non dovute, rafforzando la tutela delle imprese che hanno subito addebiti non conformi al quadro normativo euro-unitario.
L’esito del giudizio testimonia l’importanza di un approccio difensivo attento sia ai profili di diritto interno sia all’evoluzione della giurisprudenza europea, nonché la centralità di una strategia processuale costruita su un’analisi puntuale dei rapporti tra ordinamento nazionale e diritto dell’Unione.