Revoca di decreto ingiuntivo per applicazione di interessi ultrasoglia e per mancanza di prova della pretesa creditoria da parte della Banca

Sentenza del Tribunale di Roma n. 15112 del 18.7.2019




Sentenza giudiziaria: Il Fideiussore di una srl si è opposto al decreto ingiuntivo notificatogli contestando l'usurarietà delle condizioni applicate ai rapporti di apertura di credito - anche per l'applicazione di CSM-, nonchè la mancanza di prova di quanto preteso dall'Istituto di credito. Il Giudice, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto opposto, ribadendo il principio per cui in caso di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di provare la fondatezza della domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione, che assolve tale onere probatorio producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza e il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano. In riferimento poi alla contestazione della pattuizione di interessi ultralegali, accolta dal Giudice facendo applicazione dei principi enunciati dalle SS.UU. nella nota sentenza del 2018, appare anche significativo rilevare come, nell'accoglierla, il giudice abbia implicitamente riconosciuto che trattasi di eccezione opponibile anche dal fideiussore e non solo dall'obbligato in via principale.



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Avvocato Dora Vencia a Roma
Dora Vencia

Avvocato cassazionista a Roma