ResponsabilitÀ del committente dei lavori stradali per morte dell’automobilista

Scritto da: Donatella Perna - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE DEI LAVORI STRADALI PER MORTE DELL’AUTOMOBILISTA
Su una strada Provinciale, a causa di una curva posta al termine di un tratto rettilineo di duecento metri, senza idonea segnaletica stradale, né illuminazione, un automobilista non si era accorto della conformazione della strada, l’aveva così percorsa senza svoltare e, procedendo, era finito in una scarpata e l’auto si era capovolta: a seguito dell’incidente, il corpo dell’automobilista è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e l’uomo era morto.
Per la manutenzione ordinaria e straordinaria, due anni prima dell’incidente mortale era stato stipulato un contratto di appalto tra l’amministrazione provinciale ed un gruppo di imprese.
Ciò premesso, per garantire la sicurezza della circolazione sarebbe stato necessario installare pannelli riflettenti, segnalazioni anche verticali di pericolo, oltre che orizzontali, prevedere un limite di velocità.
Tali interventi chi avrebbe dovuto segnalarli?
Il contratto ha trasferito ad un'impresa appaltatrice funzioni e obblighi di sorveglianza e custodia delle strade affidate alla sua manutenzione?
In tal caso l'impresa diventerebbe responsabile della tempestiva segnalazione al committente della necessità di adeguare i tronchi stradali con interventi di manutenzione a criteri di sicurezza…
Non è noto se il conducente corresse ad alta velocità, ma comunque può ritenersi che sarebbe conseguenza della omessa previsione di un limite di velocità e della mancanza di segnalazioni di pericolo, quindi effetto della condotta doverosa omessa.
Venendo alla risposta alla domanda relativa al trasferimento di obblighi di sorveglianza e manutenzione e vigilanza, può ritenersi che sarebbe stato preciso obbligo della amministrazione committente di valutare situazioni di pericolo e di intervenire.
Infatti, se dalla stessa fossero stati rispettati gli obblighi di vigilanza e controllo, sarebbe stata accertata tale situazione di obiettiva pericolosità e, se non è stata accertata, fu perché si omise di adempiere a quegli obblighi.
La responsabilità, dunque, non può essere esclusa: interventi diretti a contenere il pericolo furono omessi e proprio quegli interventi avrebbero potuto evitare, con alto grado di credibilità razionale, l’evento mortale.
In definitiva, è preciso obbligo dell’amministrazione committente (che attraverso contratto di appalto affida lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su un tratto stradale) sia di valutare situazioni di pericolo insistenti sul manto stradale, sia di intervenire; in capo ad essa, infatti, restano precisi obblighi di vigilanza e controllo.



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Donatella Perna

Avvocato infortunistica




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