Pubblicazione legale:
In data 27/01/2022, il datore di lavoro presentava richiesta di nulla osta subordinato al lavoro, ai sensi dell’art. 22 del D.Lg.vo 25.7.1998, N. 286 come modificato dalla legge 189/2002 e art. 31, del D.P.R. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni, per un cittadino srilankese.
Risultando sussistenti tutti i presupposti, lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Lecco, rilasciava, in data 01.07.2022, nulla osta ai sensi dell’articolo 42 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73.
Il nulla osta veniva trasmesso d’ufficio alla competente ambasciata di Colombo nello Sri Lanka con durata dal 30/03/2023 al 12/04/2024.
Il cittadino srilankese entrava in Italia dalla frontiera di Malpensa in data 12.05.2023 ed iniziava tutti gli ulteriori adempimenti (dichiarazione di ospitalità, segnalazione d’ingresso alla Prefettura competente, richiesta di codice fiscale, asseverazione, comunicazione obbligatoria all’Inps e stipula del contratto di lavoro) per concludere la richiesta di permesso e sottoscrivere il contratto di soggiorno.
Tuttavia nelle more di attesa, la Prefettura di Lecco faceva pervenire al datore di lavoro un preavviso di rigetto prima e successivamente la definitiva revoca del nulla osta al lavoro e quindi di conseguenza del visto d’ingresso.
Fonte: Sito internet Studio Legale Strangio - leggi l'articolo