Pubblicazione legale:
L’effettiva produzione di redditi presentati tardivamente per la regolarizzazione della propria posizione fiscale deve essere valutata dall’amministrazione in sede istruttoria anche se la loro materiale formazione sia avvenuta in data successiva all’adozione del provvedimento impugnato.
Il ricorrente, cittadino venezuelano, si era visto rigettare dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Pavia il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo UE per mancanza di redditi.
Fonte: Sito internet Studio Legale Strangio - leggi l'articolo