Diritto civile, risarcimento del danno, trust, diritto tributario e diritto commerciale interprete, perito e traduttore giurato c/o tribunale di bari curatore speciale del minore c/o tribunale di bari
Informazioni generali
In qualità di Avvocato Matrimonialista, opero su tutto il territorio nazionale e internazionale con sede per l'Italia a Milano e Bari e per l'estero a Monaco di Baviera, e sono specializzato in diritto di famiglia e diritto societario (anche con risvolti internazionali), con particolare attenzione alle problematiche di separazione, divorzio,affidamento dei figli,diritto minorile, delibazione, diritto penale della famiglia, diritto di famiglia italo- tedesco Da oltre vent'anni mi occupo delle più complesse controversie di separazioni e divorzio, affidamento della prole,adozioni internazionali e sottrazioni internazionali di minori.
Esperienza
Sono specializzato in diritto di famiglia,diritto di famigli internazionale, diritto di famiglia italo-tedesco, diritto minorile, diritto penale della famiglia. Ho frequentato numerosi studi presso prestigiose università internazionali grazie ai quali ho avuto modo di ampliare le mie conoscenze del diritto di famiglia e diritto minorile sul piano internazionale. Da oltre vent'anni mi occupo delle più complesse controversie di separazioni e divorzio, affidamento della prole,adozioni internazionali e sottrazioni internazionali di minori.
Mi occupo di successioni ereditarie e donazioni, fornisco assistenza nel redigere un testamento valido, consulenza o parere legale agli eredi, ad esempio nel caso in cui vi sia un sospetto di eredità di beni per un valore inferiore a quanto previsto dalla legge, impugnazione del testamento per lesione della quota legittima.
Altre categorie
Unioni civili, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Diritto commerciale e societario, Violenza, Stalking e molestie, Diritto bancario e finanziario, Diritto penale, Pignoramento, Diritto tributario, Truffe, Diritto canonico, Contratti, Domiciliazioni e sostituzioni, Risarcimento danni.
Credenziali
Ordinario Universitario in diritto di famiglia e diritto minorile - Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo
Dal 11/1999 - lavoro attualmente quiSono Ordinario di Diritto Famiglia e Diritto Commerciale, ricopro incarichi di docenza presso diverse e rinomate Università italiane e straniere nell'ambito dei settori scientifico - disciplinari. In qualità di Avvocato familiarista, sono abilitato all'esercizio della professione forense, oltre che in Italia, in Danimarca, a Malta e in Germania. Opero su tutto il territorio nazionale con sede per l'italia a Milano e Bari e per l'estero a Monaco di Baviera, sono specializzato in diritto di famiglia (anche internazionale) e diritto societario, con particolare attenzione alle problematiche di separazione, divorzio,affidamento dei figli,delibazione, diritto penale della famiglia e diritto minorile. Da oltre vent'anni mi occupo delle più complesse controversie di separazioni e divorzio,affidamento della prole, adozioni internazionali e sottrazioni internazionali di minori.
Eredità
Successioni ereditarie e donazioniMi occupo di successioni ereditarie e donazioni, fornisco assistenza nel redigere un testamento valido, consulenza o parere legale agli eredi, ad esempio nel caso in cui vi sia un sospetto di eredità di beni per un valore inferiore a quanto previsto dalla legge, impugnazione del testamento per lesione della quota legittima.
Adozione
ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALENell'esecuzione degli incarichi affidatici prestiamo particolare attenzione alla tutela dei soggetti più deboli ( ovverosia i minori, i cui diritti - pur sulla carta indiscutibilmente riconosciuti a livello nazionale ed internazionale - vengono spesso messi in secondo piano nelle vicende patologiche del rapporto coniugale. Oggi vogliamo dedicare particolare attenzione all'adozione,intesa come lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore a cui manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine e che, pertanto, si trovi in stato di abbandono. Purtroppo, spesso assistiamo in ambito minorile ad una serie di ritardi, inefficienze, macchinazioni burocratiche a seguito delle quali, piuttosto che ottemperare alla ratio legis di offrire al minore in stato di abbandono una famiglia nel minor tempo possibile, si susseguono ingiustificabili ritardi che lasciano i più sfortunati nelle strutture temporanee, creando in definitiva solo disagi psicologici alle vittime di questo sistema.
Minori contesi
Quante Bibbiano ci sono in Italia?Da avvocato familiarista mi sento di appoggiare pienamente la decisione presa, che ribadisce il diritto del minore ad un rapporto personale con entrambi i genitori, indipendentemente dalle vicende sentimentali degli stessi. La vicenda, inoltre, sottolinea l'importanza per tutte le parti in causa di lavorare in sintonia - laddove necessario - con il servizio sociale, cosa che però non accade per il 90% dei contenziosi familiari. Un sistema, che, purtroppo, è diventato col tempo poco collaborativo, risultando spesso improntato ad un abuso del diritto piuttosto che alla protezione dei più piccoli.
Sottrazione internazionale del minore
SOTTRAZIONE DEL MINORECondivido pienamente il pensiero del Prof. Camerini - Neuropsichiatra infantile nonchè ctu, che ci riporta alla realtà dei fatti su tematiche spigolose. Mi soffermerei su questo punto in particolare: Si lamenta in pubbliche narrazioni che molte madri siano vittime di sottrazioni dei figli che, nella realtà, avvengono del tutto eccezionalmente in sporadicissimi casi presentati come regola. Nella maggior parte dei casi di sottrazione internazionale del minore (diversi dei quali da me seguiti) è la figura materna a commettere reato, portando via la prole per futuli motivi ovvero per semplice ripicca.. Ciò non toglie che a sbagliare possa essere anche l'uomo, ma, in ogni caso, a pagarne le conseguenze saranno sempre i figli.
Madre trascura alimentazione e scuola figlia, affidata al papa'
GENITORE DISINTERESSATOUna giusta decisione che ancora una volta mette in evidenza come si tenti sistematicamente di ostacolare il diritto di vista del padre, strumentalizzando in tal modo il diritto di vista che dovrebbe essere sempre e comunque tutelato. Nel caso su menzionato la situazione appare essere ancor più grave, in quanto le omissioni commesse della madre hanno negativamente influito sulla salute psicofisica della minore. I figli non dovrebbero mai essere lo strumento di vendetta nei confronti dell'ex coniuge!
Sottrazione internazionale del minore
SOTTRAZIONE DEL MINOREIl reato di sottrazione dei minori è, forse, uno dei più comuni nelle vicende patologiche dei rapporti familiari. Spesso, uno dei due coniugi, di fronte all'irreversibile frattura del rapporto coniugale, e lasciandosi sicuramente andare ad un comportamento irrazionale, decide di fuggire via con la prole, quasi a volersi sottrarre a quel tormento psicologico che la fine di ogni rapporto comporta. Altre volte, invece, la sottrazione dei minori è premeditata fin nei minimi dettagli. Il reato de quo nasce dalle disposizioni civilistiche, secondo cui i figli sono in genere sotto la custodia di entrambi i genitori, ragion per cui ogni spostamento deve obtorto collo essere autorizzato - o, nel migliore dei casi, non ostacolato - dall'altro coniuge. La legge, in casi particolari (e. g. violenza di un coniuge) offre degli strumenti di protezione che possano, da un lato, allontanare rapidamente colui il quale mette in atto comportamenti violenti che danneggino il partner e/o i minori e, dall'altro offre la più ampia tutela per ottenere l'affido esclusivo della prole. In questi casi, è vivamente consigliato consultarsi con il proprio legale di fiducia, onde poter mettere in atto tutte quelle strategie volte, da un lato, a garantire l'incolumità fisica e psichica del partner e della prole e, dall'altro, ad ottenere l'immediato allontanamento e l'affido esclusivo dei minori. Ricordiamo, per dovere di cronaca, che spesso questi strumenti sono "svuotati" della funzione loro assegnata dal Legislatore, essendo essi utilizzati quali arma di ricatto e/o oppressione nei confronti dell'altro genitore a fini prettamente economici.
Fenomeno delle false denunce
SEPARAZIONE: AFFIDAMENTO MINORI E FENOMENO DELLE FALSE DENUNCEDa circa 18 anni mi occupo di diritto di famiglia ....Il fenomeno della Pas ( alienazione genitoriale) è in continua crescita nei contenziosi familiari, e nei casi più gravi si conclude con il fenomeno delle false denunce e sottrazione internazionale della prole. Oggi, terminata l'udienza mi sono commosso. Diventa necessario tutelare il diritto alla bigenitorialità di chi effettivamente merita di essere padre, escludendo categoricamente i violenti e coloro che usano i bambini per propri piani di vendetta
Bimbi abbandonati, adozione ai minimi.
AFFIDAMENTOUna triste realtà che certitifica il malfunzionamento del sistema delle adozioni nel nostro Paese. E poi ci sono storie senza lieto fine, quelle che gli studi chiamano “fallimenti adottivi” e su questo punto bisogna soffermarsi particolarmente, perchè il bambino non è un oggetto che può essere restituito. L'approccio coppia - adozione dovrebbe avere una preparazione solida, che non può consistere solo in scartoffie burocratiche!
Successione e divorzio
Procedimento di successione e divorzioIn caso di separazione, ove non sia stabilito un addebito a carico del coniuge superstite, quest’ultimo mantiene i diritti ereditari conseguenti al matrimonio. In caso di divorzio, al coniuge superstite non spetta alcun diritto ereditario, in quanto il vincolo matrimoniale era stato sciolto prima della morte del de cuius.
Pernottamento del minore in tenera età dall’altro genitore: il parere della Cassazione e quello medico-scientifico a confronto
Pubblicato su IUSTLABCome noto, il principio di bigenitorialità è stato introdotto con la L. 54/2006 , riguardante l'affidamento condiviso. Questo principio è stato poi ripetutamente ribadito dalla Corte di Cassazione che lo ha, però, subordinato al benessere del bambino. L'art. 337 ter c.c. afferma che " il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale ".Per assicurare ciò, il giudice adotta provvedimenti che perseguano l'interesse esclusivo della prole, decidendo: · tempi e modalità della presenza dei figli minori presso ciascun genitore; · come e in quale misura ciascun genitore contribuisca al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Il comma 4 dell'art. 337-ter c.c. prosegue affermando che, se non ci sono accordi tra i genitori circa le modalità di mantenimento dei figli, sarà il giudice a decidere l'ammontare dell'assegno di mantenimento, tenendo conto: · delle attuali esigenze del figlio; · del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; · dei tempi di permanenza presso ciascun genitore; · delle risorse economiche di entrambi i genitori; · della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Negli ultimi anni, la legge 54/2006 ha introdotto il principio di bigenitorialità, riguardante l'affidamento condiviso. Questo principio, ripetutamente ribadito dalla Corte di Cassazione, è comunque subordinato al benessere del bambino. Tanto premesso, ci si chiede se il minore in tenera età possa pernottare anche con il padre non affidatario. Al riguardo, è opportuno, in primis, analizzare i risultati scientifici, per poi passare ad una disamina dell'orientamento giurisprudenziale delle Corti italiane. La scienza sottolinea che l'attaccamento padre-figlio è un legame che non si origina da solo, ma va migliorato ogni giorno. Il ruolo del padre è importante nella crescita dei figli quanto quello della madre, e questo si è modificato soprattutto negli ultimi decenni. La relazione con le figure di riferimento risulta essere fondamentale per lo sviluppo non solo relazionale, ma anche psicologico e affettivo del bambino. Una figura paterna presente e che si occupa dei propri figli permette una crescita più armoniosa e questo si riflette in modo positivo sulla vita del bambino, anche una volta diventato adulto. Già nel 2013 una ricerca francese rilevava come il rischio di perdere definitivamente il contatto con un genitore fosse dell’1 per cento nel caso in cui il giudice stabilisse un affidamento paritetico alla prima udienza e salisse al 21% nel caso di un affidamento ‘tradizionale’ (2 week-end al mese col padre). La perdita genitoriale nei primi 9 anni di vita è correlata ad una aumentata probabilità di danni cromosomici con rischio elevato di malattie organiche a distanza. Nel 2014, una ricerca coordinata dal prof. Richard Warshak con l’ endorsement di 110 ricercatori internazionali, concentrata sulla revisione della letteratura internazionale relativa all’affidamento materialmente condiviso per bambini sotto i quattro anni, arrivava a concludere che: 1. “Non c’è evidenza della necessità di ritardare l’introduzione di un frequente e regolare coinvolgimento (pernottamento incluso) di ambedue i genitori coi propri figli”; 2. “In generale, i risultati degli studi rivisitati in questo documento sono favorevoli ai piani genitoriali che meglio equilibrano il tempo dei bambini presso le due case”. In uno studio del 2016 William V. Fabricius e Go Woon Suh hanno evidenziato come il pernottamento in forma paritaria di bambini sotto i 2 anni comporta: 1. migliori relazioni del bambino sia col papà sia con la mamma nel breve termine ; 2. migliori relazioni con il papà e la mamma a lungo termine . Una ricerca governativa svedese ha evidenziato, su un campione di 3656 bimbi in età prescolare (3-5 anni), che quelli in regime di affidamento materialmente condiviso mostrano minori sintomi di disturbo psicologico di quelli in affido materialmente esclusivo. E un altro studio svedese ha evidenziato l’assenza di differenza a livello di ormone dello stress fra bambini in affido paritetico-alternato e in affido a residenza prevalente. Alla luce di questi risultati, il Consiglio d’Europa ha osservato che la decennale esperienza dell’Australia, ove la presunzione di affidamento materialmente condiviso esiste dal 2006, risulta benefica sopra i 4 anni di età e priva di qualunque effetto nocivo tra i 2 e i 4 anni. Fin qui i risultati scientifici. Ma cosa succede nelle Corti italiane? Purtroppo, la questione appare ben lungi dall'essere unanimemente considerata. Un primo orientamento (ex plurimis, Cass. 16125/2020) ritiene che il diritto di visita dei genitori di bambini in tenera età possa subire restrizioni solo ed esclusivamente se ciò ricada nell'ambito dell'interesse del minore, pur sottolineando a chiare lettere la tutela del principio di bigenitorialità " inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole. " Analogamente, la Suprema Corte nel 2024 (Cass. n.19069/2024 pubblicata l’11 luglio 2024), confermando quanto precedentemente statuito dalla Corte d’Appello di Ancona, non prevedeva alcun pernottamento fino al raggiungimento dei 3 anni di età del figlio. Osservava la Corte di Appello di Ancona che fino ai tre anni, il minore deve dormire in casa della madre. La scelta del pernottamento esclusivo del figlio presso l'abitazione della madre veniva motivata affermando che il pernottamento presso il padre sarebbe stato dannoso per il minore. Veniva, pertanto, ribadito che, fino al terzo anno di età del bambino, il padre avrebbe avuto diritto di passare due pomeriggi alla settimana con il figlio, uno infrasettimanale e uno nel weekend; per le vacanze estive e natalizie il padre avrebbe potuto passare due settimane consecutive con il figlio, ma sempre senza il pernottamento. Il provvedimento della Cassazione risponde alle crescenti preoccupazioni relative alla gestione dell’affidamento nei primi anni di vita del bambino. La decisione sottolinea l’importanza di un ambiente stabile e familiare, evidenziando che, fino ai tre anni, il pernottamento fuori dalla casa delgenitore collocatario potrebbe costituire un elemento di stress per il minore. Un altro orientamento, invece, sembra aderire alle conclusioni scientifiche su riportate. Sempre nel 2024, gli Ermellini (Cassazione Civile, Sez. I, 9 aprile 2024, n. 9442) osservavano che " i tempi di permanenza dei minori presso il genitore non convivente devono di regola comprendere tutti i momenti della vita quotidiana del minore, anche se in misura proporzionalmente ridotta rispetto ai tempi di convivenza con l’altro genitore, e in essi vanno compresi i pernottamenti – salvo che si evidenzi uno specifico e attuale pregiudizio per il minore – in modo da consentire al genitore non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale, in conformità alle condizioni del provvedimento di affidamento ". Tale dicotomia è ancor più marcato nella Giurisprudenza di merito. Come si vede, siamo ben lontani dall'avere un orientamento univoco, anche se ciò sarebbe davvero auspicabile. A nostro modesto parere, la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo. Ci auguriamo che si possa arrivare quanto prima ad un orientamento univoco, nel supremo interesse del benessere psico - fisico dei minori.
L'assegno di mantenimento e quello divorzile
Ancora oggi, l'istituto della separazione e del divorzio è visto come una sorta di "assicurazione sulla vita", una polizza da sottoscrivere all'atto del matrimonio e da far valere non appena ci si stanchi della vita matrimoniale.Ancora oggi, l'istituto della separazione e del divorzio è visto come una sorta di "assicurazione sulla vita", una polizza da sottoscrivere all'atto del matrimonio e da far valere non appena ci si stanchi della vita matrimoniale. L'assegno di mantenimento e quello divorzile sono oggi lo strumento numero uno per una mera speculazione economica ai danni dell'altro coniuge. Anche la prole diventa spesso un'arma per raggiungere il solo obiettivo sensibile, ovverosia il tanto agognato "mantenimento" che, a mio parere, appare giustificato solo ed esclusivamente nei confronti dei figli e, per quanto riguarda l'ex coniuge, solo in particolarissime situazioni da valutare nel caso concreto.
Redazione contratto di convivenza coppia omosessuale
La legge n.76 del 2016 disciplina le convivenze attraverso i “contratti di convivenza” sia tra persone eterosessuali che tra persone dello stesso sesso.Redazione contratto di convivenza alle coppie conviventi omosessuali al fine di regolare i propri rapporti patrimoniali
Si parla tanto di adozione, sia nazionale che internazionale, spesso interpretandola a mo' di "gioco".
L'adozione è sì, un grande gesto d'amore ma, soprattutto, un grande gesto di responsabilità e non un capriccio da soddisfare.L'adozione è sì, un grande gesto d'amore ma, soprattutto, un grande gesto di responsabilità e non un capriccio da soddisfare. Molte coppie arrivano impreparate, illuse e desiderose di coronare il sogno di avere un bambino tra le braccia. Bisogna essere sinceri, cari amici, l'adozione è un percorso per certi versi meraviglioso e ricco di emozioni ma, spesso, difficile, irto e sicuramente in salita. Sono il primo a ribadire la necessità di una riforma volta a "modificare" il sistema, ma resto comunque del parere che l'adozione non deve essere paragonata ad un "gioco" da tavolo.
Matrimonio e disgregazione della famiglia
Matrimonio e disgregrazione della famiglia, tutela e affidamento dei minori, anche a livello internazionale.Coniuge italiano coniugato con cittadina straniera, matrimonio celebrato all'estero e trascritto in Italia. Separazione con adddebito per gravi inadempienze dei doveri coniugali, danni endofamiliari, affidamento esclusivo dei minori.
Affidamento dei figli nati al di fuori del matrimonio
Affidamento dei minori - coppia non coniugataCoppia non coniugata,regolamentazione del diritto di visita e del mantenimento.
Sì all’adozione se la madre non tutela i figli disabili dalle violenze del padre.
Sì all’adozione se la madre non tutela i figli disabili dalle violenze del padre.Sì all’adozione se la madre non tutela i figli disabili dalle violenze del padre. La capacità genitoriale non va valutata solo con riferimento alla persona del genitore in quanto tale, bensì anche nella prospettiva concreta dell'interrelazione tra genitore e minore e ciò ben può portare ad attribuire rilievo, secondo le circostanze, anche alla concreta possibilità, da parte del genitore interessato, di superare le criticità che segnano il rapporto con un compagno e le condizioni di una vita di coppia che minano alla radice le attività di accudimento ed educative che riguardano il minore: tanto più in una situazione in cui quest’ultimo necessiti di particolari cure e attenzioni a causa della presenza di gravi disabilità. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 maggio 2023, n. 13453.
Mantenimento al figlio maggiorenne: fino a quando è dovuto?
Pubblicato su IUSTLABUn problema molto frequente nelle cause di separazione e divorzio riguarda il mantenimento da corrispondere ai figli maggiorenni. Le Corti italiane, nel decidere sulla vicenda, assumono di solito orientamenti contrastanti, ma recentemente la Cassazione ha cercato di fare chiarezza sul punto. Vogliamo pertanto analizzare la vicenda alla luce delle recenti statuizioni. Il primo criterio da considerare per decidere se mantenere o revocare l'assegno di mantenimento è l'età del figlio. Il raggiungimento della maggiore età è il punto di partenza (Cass. 22813/2023), seguito da una valutazione che tiene conto dell'età e della capacità di autosostentamento del figlio. L'obbligo di mantenimento non può protrarsi oltre certi limiti di tempo e ragionevolezza. Recentemente, la Cassazione (Cass. 2259/2024 ha sancito che, se il figlio ha compiuto 30 anni ed è ancora senza lavoro, cessa il sostegno economico. Questo principio si applica anche se il giovane ha solo svolto stage o tirocini, senza riuscire a trovare un'occupazione stabile. Le motivazioni sono state riprese anche da più recenti ordinanze della Cassazione (Cass. 24731 del 16 settembre 2024; Cass. 24391/2024). Cruciale è, al riguardo, il cosiddetto "principio di auto responsabilità" (cfr., in tal senso, Cass. n. 26875 del 2023), secondo cui un adulto dovrebbe essere in grado di mantenersi autonomamente, senza dipendere dai genitori. Ovviamente, se un figlio sta ancora studiando subito dopo aver raggiunto la maggiore età, ha diritto al mantenimento. Tuttavia, per chi ha superato i trent'anni, dimostrare la necessità di questo sostegno diventa più difficile. Il figlio dovrà provare che ci sono ragioni valide, non dipendenti dalla sua volontà, che gli impediscono di lavorare. Nel contesto odierno, l'ingresso nel mondo del lavoro può essere lungo e complesso, e frequentare uno stage è spesso parte di questo processo. Tuttavia, come sottolineato dalla Cassazione, svolgere un tirocinio non giustifica il mantenimento a lungo termine. Se un figlio trentenne è ancora coinvolto in attività formative o non stabili, è ragionevole considerare che ciò possa dipendere da una scarsa attitudine a cogliere le opportunità, piuttosto che dalla mancanza di occasioni lavorative. In conclusione, gli ermellini sembrano indicare il limite dei 30 anni come una barriera invalicabile, oltre la quale si perde il diritto al mantenimento. Anche prima dei 30 anni, però, il mantenimento può essere revocato in determinate situazioni (Cass. 38366/2021), ad esempio: · scarso rendimento negli studi (Cass. civ. n. 27377/2013), come il mancato superamento di esami o il loro svolgimento con tempi molto dilatati (Cass. 8049/2022); · mancanza di impegno nella ricerca di un'occupazione, ad esempio la mancata partecipazione a stage, tirocini o concorsi pubblici (cfr., in tal senso, Cass. n. 38366 del 2021) · non iscriversi al centro per l'impiego o non inviare il curriculum per cercare lavoro (Cass 27818 del 28.10.2024). Ciò premesso, è anche vero che il genitore non può decidere autonomamente di smettere di versare l'assegno di mantenimento. Solo il giudice ha il potere di revocare l'obbligo di mantenimento, previa richiesta formale da parte del genitore. Pertanto, è importante valutare la situazione nel caso concreto, prima di prendere qualsivoglia decisione ed esporsi a conseguenze più gravi.
Bigenitorialità e trasferimento del minore: Cosa afferma la Cassazione?
Pubblicato su IUSTLABL'affido dei minori in tema ad un processo di separazione e di divorzio comporta la valutazione di diverse problematiche che devono essere attentamente valutate. Il legislatore ha deciso di scegliere come modalità tipica il cosiddetto "affido condiviso" con collocamento prevalente presso uno dei genitori (in genere la madre). Ed invero, l’articolo 337 ter c.c. afferma che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno dei genitori, di ricevere attenzione, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ognuno dei rami genitoriali. Tale formulazione viene solitamente identificata con il cosiddetto principio di bigenitorialità. La formula, dall'introduzione ad oggi, ha evidenziato problemi sia a carattere organizzativo che prettamente giuridico. Pur apprezzando le intenzioni originarie del legislatore, va comunque evidenziato che l'esperienza dell'affido condiviso non è stata completamente soddisfacente: in primis , è emerso come le problematiche di separazione e divorzio tra i genitori vengono semplicemente trasferite all'affido, con il risultato che le tensioni tra gli ex partner si ripercuotono, mutatis mutandis , anche nei rapporti con i figli. Inoltre, i vantaggi teorici che si dovrebbero avere con una tale formula vengono cancellati semplicemente dal fatto di dover condividere decisioni tra persone che litigano per tutto. Alla luce di quanto detto, appare anche qui necessario un nuovo intervento del legislatore, che cerchi, da un lato, di ribadire la necessità della bigenitorialità , e, dall'altro, di limitare le possibilità di conflitto tra i partner. Proprio il diritto alla bigenitorialità dovrebbe rimanere sempre e comunque garantito, anche prediligendo scelte che potrebbero danneggiare gli interessi dei genitori. Quid iuris , ad esempio, in caso di trasferimento di uno degli ex coniugi in un altro Comune molto distante? Qualche hanno fa, gli Ermellini con l'Ordinanza pubblicata in data 14 febbraio 2022 n. 4796, avevano preso posizione sul tema, dichiarando che la tutela dell’interesse preminente del minore ad una crescita equilibrata nel rapporto con entrambi i genitori, è soddisfatta quando la relazione con il genitore non collocatario viene riconosciuta per contenuti ampliativi e forme alternative, quanto ai tempi di frequentazione, a quelle godute precedentemente. L’interesse del genitore collocatario viene, quindi, considerato dal giudice purché questo avvenga " in equilibrio con la disciplina del diritto di visita del figlio da parte del genitore non collocatario a tutela del diritto alla bigenitorialità ". Al riguardo sottolinea la Suprema Corte: “ il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l’interesse di quest’ultimo, nell’apprezzata sussistenza della residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino ”. Recentemente, la Cassazione è ritornata sull'argomento con l'ordinanza numero 12282 del 7 maggio 2024, accogliendo il ricorso di un padre napoletano che si era visto trasferire dalla ex i suoi tre figli a Pordenone, e negando il consenso al trasferimento dei minori troppo lontano dall'ex, anche se per motivi di lavoro: prendere la residenza a 800 km dal padre, come in questo caso, sacrificherebbe il diritto di visita e l'esercizio della bigenitorialità. Non possiamo che condividere tale decisione, che sottolinea l'importanza della tutela della bigenitorialità, nel supremo interesse del minore. Auguriamoci che si possa procedere in futuro su tale strada.
Genitore No Vax
Vaccini e responsabilità genitorialeLa più recente cronaca dimostra quanto sia importante che la figura del matrimonialista debba sempre confrontarsi continuamente con gli esperti della mente, soprattutto in procedimenti riguardanti minori. Ho seguito da poco un caso di un genitore no vax che, per via di sue convinzioni - giuste o sbagliate che siano - ha messo il minore nelle mani dei servizi sociali, con tutti i problemi che derivano per un bambino da una situazione come questa. Bisognerebbe davvero evitare di spingere il proprio egoismo a questi livelli.
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