La nullità della prova testimoniale per asserita inammissibilità deve essere eccepita dalla parte interessata nella prima difesa utile successiva all’escussione (Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 31206 del 09 novembre 2023)

Scritto da: Devis Baldi - Il Foglio del Consiglio




Pubblicazione legale: La nullità della prova testimoniale per asserita inammissibilità deve essere eccepita dalla parte interessata nella prima difesa utile successiva all’escussione (Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 31206 del 09 novembre 2023)

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Devis Baldi

Avvocato Penalista e Civilista




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