Sentenza giudiziaria:
Si segnala un interessantissimo caso di guida in stato di ebbrezza. Nella vicenda in esame veniva contestato all’imputato un tasso alcolemico molto elevato pari a 3,28 e 3,31 grammi di alcool per litro di sangue (nelle due prove effettuate con l’alcoltest), tenuto conto che il limite di legge (per integrare il reato) è di 0,8 gr./l.
Si verteva, quindi, in un’ipotesi pari a oltre quattro volte il limite di legge.
Nello specifico, l’imputato (un ragazzo poco più che ventenne) veniva fermato alla guida della propria autovettura per un controllo di routine da una pattuglia dei Carabinieri e veniva sottoposto a due prove con l’alcoltest (come previsto dalla legge) che davano gli esiti sopra indicati.
Nel corso del processo è stato determinante l’apporto del consulente della difesa (perito molto esperto in materia, ex componente dei RIS di Parma) che è riuscito a dimostrare che un soggetto con un tasso alcolico di quella portata non avrebbe mai potuto guidare un veicolo vertendo in un’ipotesi di “coma etilico”. Le Forze dell’Ordine, poi, avevano esclusivamente riscontrato un “alito vinoso” senza gli ulteriori sintomi classici di una grave intossicazione da alcool quali l’eloquio sconnesso, l’andatura barcollante e lo sguardo assente.
La firma apposta dall’imputato sul verbale di contestazione, infine, era del tutto normale mentre in casi di grave stato di ebbrezza/ubriachezza il soggetto non è assolutamente in grado di porre una sottoscrizione uguale a quella di solito in uso.
In virtù di detti elementi, avendo posto notevoli dubbi sul corretto funzionamento dell’etilometro, l’imputato è stato assolto dal Giudice.