Pubblicazione legale:
La ricerca telematica dei beni del debitore è stata introdotta dal D.L. n. 172/2014 e convertito successivamente con la L. n. 162/2014. Questo strumento è stato inserito nel nostro ordinamento per agevolare il creditore rispetto al passato, perchè gli rende più agevole l’individuazione dei beni pignorabili del debitore per soddisfare le sue ragioni creditorie.
Il creditore in possesso di un titolo esecutivo relativo a un credito certo, liquido ed esigibile (per esempio un decreto ingiuntivo) per avviare la procedura esecutiva nei confronti del debitore, può presentare al Presidente del Tribunale, un’istanza con cui chiede che venga disposta una ricerca telematica al fine d’individuare i beni da pignorare.
L’istanza, che deve contenere l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata e il numero di fax del difensore, deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla notifica del precetto, a meno che non vi sia pericolo di ritardo. In questo caso la ricerca telematica può essere autorizzata anche prima della notifica del precetto
Accolta l’istanza da parte del presidente del Tribunale, il creditore può procedere personalmente alla ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell’art. 155 quinques disp.att.cod.civ; perciò il creditore autorizzato può ottenere le informazioni a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali. Di conseguenza, il creditore può avviare la ricerca mediante l’inoltro di una richiesta di accesso alle informazioni rilevanti ai gestori delle banche dati pubbliche
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