Albo dei difensori abilitati al patrocinio gratuito a spese dello Stato

Consiglio Nazionale Forense - 1/2012




Titolo professionale: Essere iscritti all’albo dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato significa che un avvocato è abilitato a difendere gratuitamente persone che, per ragioni economiche, non possono permettersi di sostenere le spese legali. In questi casi, lo Stato copre i costi dell’assistenza legale, garantendo il diritto di difesa sancito dalla Costituzione italiana (art. 24).



Pubblicato da:


Daniele Nobili

Avvocato penalista




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