Caso legale:
Quando un soggetto si trova di fronte a una o più sentenze penali definitive di condanna, qualora sia possibile, mi attivo utilizzando i rimedi “alternativi” alla detenzione.
Infatti proprio recentemente ho richiesto per un mio assistito la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali nella fattispecie prevista dall’art.47 comma 3 bis O.P. dovendo, l’interessato, espiare una pena non superiore a quattro anni di detenzione.
Per ottenere l’accoglimento di tale misura alternativa è necessario che il soggetto, nell’anno precedente alla presentazione della richiesta trascorso in libertà, abbia serbato un comportamento tale da consentire un giudizio prognostico favorevole circa la sua rieducazione.
È altresì importante che il richiedente svolga attività lavorativa e che dimostri una reale volontà di cambiamento mediante idonea documentazione di tale “nuovo percorso” intrapreso.
L’istanza si presenta al competente Tribunale di Sorveglianza che, sentiti i servizi sociali in merito, disporrà o meno la misura in favore del soggetto fissando apposita udienza camerale.
All’esito dell’accoglimento positivo dell’istanza dell’affidamento in prova ai servizi sociali, l’interessato sarà monitorato costantemente da questi ultimi e dovrà attenersi alle disposizioni che gli vengono comunicate.
Questo strumento offre all’interessato la possibilità di ricominciare un percorso nuovo, positivo e lontano da condotte errate, senza dover privarsi della libertà personale e quindi la propria rieducazione può ripartire proprio dalle attività lavorative, sociali e familiari che svolgerà.
Avv. Daniele Cinti