La tutela dei figli nati fuori dal matrimonio

Scritto da: Daniele Cinti - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Sempre più spesso assistiamo a crisi di coppie che, sebbene non coniugate, dopo la rottura si trovano a dover regolamentare il mantenimento e la cura dei figli nati dall’unione di fatto.

Ebbene, in tali casi, si ricorre allo strumento del ricorso ai sensi degli articoli 316 ss. c.c., 337 bis e ss. c.c., 737 e ss. c.p.c., ovvero la parte interessata deve promuovere, attraverso il proprio avvocato di fiducia, un ricorso al Tribunale competente affinché questi decida e disponga circa tutte le condizioni di mantenimento ed affidamento dei figli.

In pratica l’iter è molto simile a quello ben conosciuto in materia di separazioni dei coniugi per quanto attiene la parte riguardante i figli, con la differenza che in questo caso il Giudice non deve pronunciare alcun scioglimento, vista l’unione di fatto, ma deve unicamente tutelare i diritti dei figli stessi.

Anche per questo tipo di procedimento, come per le separazioni, qualora le parti trovino un accordo e presentino un ricorso congiunto in Tribunale, si può certamente risparmiare tempo e spese ma, soprattutto, si evitano ulteriori traumi ai figli che già si trovano di fronte ad un radicale cambiamento nelle loro vite.

Il sottoscritto, da anni, si occupa di tali procedimenti cercando sempre, nei limiti del possibile, di giungere ad una soluzione condivisa tra le parti proprio per tutelare i minori.

Avv. Daniele Cinti



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Daniele Cinti

Avvocato penalista, civilista e della famiglia




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